Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20242 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

V.P. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 10 aprile 2009 che ha rigettato la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 20 febbraio 1998 definito con sentenza del 31 maggio 2007 in quanto la mancata presentazione dell’istanza di prelievo per tutta la durata del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della domanda.

Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata adozione di misure sollecitatorie della definizione del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa e quindi l’assenza di pregiudizio morale.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti costante orientamento di questa Corte che la mancanza dell’istanza di prelievo o la ritardata presentazione di essa non esclude il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del processo davanti al giudice amministrativo, ma può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., all’avente diritto. Pertanto il giudice del merito non può ritenere provata la consapevolezza dell’infondatezza della domanda per il solo fatto che non sia stata presentata istanza di prelievo.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa nove anni si ritiene equo liquidare per la durata irragionevole, pari a sei anni un indennizzo pari a Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per gli anni successivi quindi la somma complessiva di Euro 5.250,00.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 5.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Gaetano Carrera quanto al giudizio di merito e degli avv.ti Vincenzo Riccardi e Gaetano Carrera per il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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