Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-10-2011, n. 20220 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

subordine rigetto.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trento, con sentenza 24 marzo-9 aprile 2009, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovereto, condannava la Cooperativa Servizio casa srl a pagare a P. G.M.T., G.A. e Ar. la somma di Euro 52.908,50 oltre interessi, come svalutata in base agli indici ISTAT dal 9 gennaio 1998 al saldo e sul totale dovuto con gli ulteriori interessi legali.

Gli stessi giudici rigettavano l’appello incidentale della Cooperativa, relativo alla opponibilità agli appellanti principali della "perizia contrattuale" dell’ing. L.. L’incarico attribuito al professionista – osservava la Corte territoriale – non poteva essere riferito agli appellanti principali, in mancanza di prova del conferimento dell’incarico anche da parte di questi.

Passando poi al merito, relativo alla richiesta di danni arrecati dalla Cooperativa alla struttura della casa di proprietà dei tre attori, i giudici di appello ripercorrevano la storia degli accertamenti compiuti sul luogo, al fine di accertare la correlazione tra gli scavi eseguiti dalla Cooperativa nel terreno confinante e i danni lamentati dagli attori.

Non vi era dubbio che tali danni fossero comparsi improvvisamente ed in un tempo relativamente breve, arrestandosi successivamente.

In particolare, secondo gli accertamenti compiuti, doveva concludersi che lo spostamento dell’edificio G. (rotazione dell’intero edificio con fuori piombo di circa cm. 2,5) era da porre in stretta correlazione con i lavori, di escavazione eseguiti dalla Cooperativa e con la scarsa consistenza del versante.

Doveva invece escludersi la influenza di altre concause (come il passaggio di furgoni nel garage dato in locazione dagli attori, la scadente qualità del terreno, già adibito a discarica, sul quale era stato eretto l’edificio degli attori, la presenza di altre fessurazioni riscontrate in precedenza).

Il consulente tecnico di ufficio aveva escluso la esistenza di un danno alle strutture portanti: le fessurazioni e lo spostamento dell’edificio si erano realizzati tutti subito in immediata successione temporale ai lavori di scavo eseguiti dalla Cooperativa e la condizione della casa si era stabilizzata. Vi era però da considerare un deprezzamento dell’immobile, valutato dall’ausiliare del giudice nella misura del 3%. Non erano riscontrabili, infine, danni da mancato godimento dell’immobile.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori.

Resiste la Cooperativa servizio casa scarl in liquidazione con controricorso e ricorso incidentale, cui resistono P.G. M.T., G.A. ed Ar., i quali hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione abbreviata della decisione.
Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

I due motivi di ricorso principale ( art. 116 c.p.c., e motivazione) riguardano la valutazione dei danni riscontrati dalla Corte di appello e la mancata considerazione della compromissione della struttura portante e delle condizioni statiche dell’edificio.

I giudici di appello avrebbero dovuto richiamare a chiarimenti il ctu e non giungere a proprie conclusioni, peraltro dopo aver riconosciuto di non essere in grado di analizzare e verificare il modello di calcolo ed i risultati conseguiti dallo stesso.

La motivazione adottata doveva considerarsi contraddittoria ed insufficiente, non avendo tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente (secondo il quale l’edificio attualmente non è in condizioni di fronteggiare nuove sollecitazioni, e dunque è in condizioni di equilibrio al limite).

Occorreva rinsaldare le strutture portanti per evitare futuri pericoli.

Opposte critiche sono sollevate dalla Cooperativa ricorrente incidentale.

Il quesito di diritto, posto a pag. 19, pone il seguente tema: nella ipotesi in cui ricorrano due serie causali (nel caso, oltre allo sbancamento, anche la presenza di terreno instabile) ci si chiede se il giudice, in base a quanto stabilito dall’art. 2056 c.c., art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 41 c.p., non abbia l’obbligo di graduare la influenza delle rispettive concause rispetto al verificarsi del danno, con conseguente graduazione della misura del risarcimento alla parte danneggiata.

Vi è controricorso al ricorso incidentale.

In esso, oltre a confutarsi integralmente le ragioni dei ricorrenti incidentali, si sottolinea la inammissibilità del ricorso incidentale, perchè lo stesso (almeno nella copia notificata) non presenterebbe la firma delle parti (i liquidatori della società che è ora in liquidazione) nè quella dei loro difensori.

Osserva il Collegio: le censure relative alla inammissibilità del ricorso incidentale sono infondate.

Ai fini dell’ammissibilità del controricorso (come del ricorso per cassazione) è sufficiente che la parte abbia regolarmente sottoscritto la procura del difensore nell’originale dell’atto, non rilevando che tale sottoscrizione non sia ripetuta nella copia notificata alla controparte, quando, pur in mancanza dell’apposizione della data alla stessa procura speciale, non possa dubitarsi che il rilascio di questa sia stato anteriore alla notificazione (Cass. 5 novembre 1983 n. 39).

Nel caso di specie, la copia del controricorso e ricorso incidentale è dichiarata conforme dal difensore della Cooperativa, il quale ha confermato che l’atto risultava firmato da entrambi i liquidatori nell’originale prima della notificazione dell’atto.

La firma del difensore peraltro risulta anche dalla copia notificata dell’atto.

Per quanto riguarda le opposte censure mosse alla decisione della Corte trentina, le stesse si rivelano inammissibili ancor prima che infondate.

Attraverso la denuncia di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, entrambe le parti sollecitano a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali.

I giudici di appello hanno ben chiarito le ragioni per le quali hanno condiviso le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, spiegando quali erano state le cause dei danni riscontrati nell’immobile G. e quantificando i danni dallo stesso subito.

Il consulente nominato dall’ufficio aveva dato conto delle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico nominato dalla parte appellante, secondo il quale il movimento non si sarebbe ancora del tutto arrestato e che tanto avrebbe comportato l’insorgenza di cedimenti differenziali a danno della struttura.

Il consulente nominato dall’ufficio, utilizzando anche la lettura dei fessurimetri, ha rilevato che la situazione doveva considerarsi assestata, lo spostamento registrato (con rotazione perfettamente rigida di tutto l’edificio) doveva considerarsi assolutamente trascurabile e non tale da modificare e compromettere le strutture portanti.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

(Il Collegio raccomanda motivazione abbreviata).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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