Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3381 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Cartasegna;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al TAR Umbria i signori R. M., N. M. e P. B., premesso di aver acquistato negli anni "70 ciascuno un lotto di terreno (lotti tra loro confinanti e destinati a zona agricola da variante del PRG approvata nel 1978), impugnavano la deliberazione (n.83/2002) del Consiglio comunale di Perugia recante approvazione del nuovo piano regolatore. I ricorrenti censuravano altresì le delibere di adozione del Piano e di rigetto delle osservazioni da essi presentate.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale adìto ha respinto il ricorso, osservando in via assorbente che il nuovo piano regolatore, impugnato dai ricorrenti, risulta meramente riproduttivo della contestata destinazione agricola già in vigore per effetto della precedente variante, non impugnata dagli interessati.

3.- I ricorrenti hanno tuttavia impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma ed evidenziando, in sintesi, che:

– con il contestato strumento il Comune ha impresso una destinazione (agricola di pregio E2) che risulterebbe del tutto nuova rispetto alla precedente;

– nella zona in questione sarebbero del tutto assenti gli elementi che il Comune ha posto a fondamento della destinazione (interesse alla produzione e valorizzazione agricola specializzata mediante vigneti, oliveti ed altri impianti).

3.1- L’appello è infondato.

Il rilievo formulato dal TAR Umbria, sulla mancata impugnativa della destinazione impressa dalla variante del 1978, risulta insuperabile. Ed invero l’interesse azionato dai ricorrentiappellanti (come dagli stessi dichiarato nelle premesse svolte in fatto), mira a conseguire la possibilità di edificare i lotti di terreno acquistati, prospettiva questa incontestatamente preclusa già nel 1978 dal sopraggiungere della predetta variante, prima ancora che dal nuovo piano regolatore, di cui si controverte.

Resta perciò del tutto irrilevante quanto osservato dai motivi d’appello, atteso che l’introduzione di una destinazione agricola speciale impedisce comunque di utilizzare i suoli per scopi edilizi, non mutando in alcun senso la incisione della sfera sostanziale azionata.

Altrettanto deve osservarsi quanto alla sostenuta carenza di elementi per imprimere detta destinazione; ed invero anche ove detta carenza fosse dimostrata (conducendo all’annullamento della previsione), ciò comporterebbe la reviviscenza della precedente destinazione agricola generale, parimenti preclusiva di possibilità edificatorie; la destinazione speciale non introduce perciò alcuna novità rispetto alle precedenti posizioni dei ricorrenti e della quale essi possano dolersi.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Perugia, delle spese presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila(3.000) oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *