Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22153 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsione della patente di guida.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli del 14 dicembre 2009 pronunciata ex art. 444 c.p.p., con la quale è stata applicata a D.E. la pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 600 di ammenda, con conversione della pena detentiva con quella pecuniaria per un totale di Euro 2.500,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Con l’unico motivo si duole del fatto che il Giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis (art. 222 C.d.S.) dalla consumazione del reato sopra indicato.

Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p..

Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. C.d.S.; e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Ne1 potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis,essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, v. Sez. 4, 29 novembre 2006).

La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per l’applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *