Cass. pen., sez. II 29-10-2008 (08-10-2008), n. 40408 Inoppugnabilità – Fondamento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
L.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia in data 31 ottobre 2007 con la quale è stata emessa sentenza di non luogo a procedere per i reati ascritti all’imputato perchè estinti per prescrizione, ad eccezione del reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) ed in relazione all’art. 721 c.p.p..
Il ricorrente, premesso di essere stato consegnato all’Autorità giudiziaria italiana in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Bari in data 3 novembre 2005 concernente i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampa mafioso, tentato omicidio e violazione della legge in materia di armi, lamenta che all’udienza preliminare del 31 ottobre 2007 è stato sottoposto ad un procedimento penale per reati diversi rispetto a quelli che avevano legittimato la consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo; tale procedimento si è concluso con declaratoria per alcuni di essi di n.d.p. per intervenuta prescrizione e per il reato di truffa ai danni dello Stato con il suo rinvio a giudizio. E ciò in violazione dell’art. 721 c.p.p. e del principio di specialità che comporta, in questo caso, una sospensione dell’esercizio dell’azione penale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento nei confronti del quale è proposto ricorso per cassazione è una sentenza di improcedibilità per una serie di reati estinti per intervenuta prescrizione. Orbene l’interesse che il principio di specialità intende tutelare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, è quello di impedire che la persona estradata, senza il suo consenso, possa essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello oggetto della consegna allo Stato richiedente,. Nel caso in esame il provvedimento impugnato prevede una declaratoria di improcedibilità nei confronti dell’imputato. E’ dunque stata emessa una sentenza processuale espressione del principio del favor rei. L’esercizio dell’attività giurisdizionale risulta dunque essere stato conforme ai principi e ai valori tutelati dal principio di specialità, che non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto, come già affermato dalla giurisprudenza nell’ipotesi in cui è stata ritenuta l’ammissibilità degli atti giurisdizionali riferibili all’adozione del provvedimento di archiviazione, oltre che sotto diverso profilo, relativi ad atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, ovvero all’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione (v. Cass., sez. Un., 28 febbraio 2001 – 24 maggio 2001, n. 8 Ferrarese). Nè d’altra parte il ricorso può ritenersi fondato per la parte relativa alla decisione del giudicante di disporre con separato decreto il rinvio a giudizio, a seguito dello stralcio operato, in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2. Tale decisione è solo enunciata in motivazione e non fa parte del provvedimento impugnato.
In ogni caso, per giurisprudenza costante il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative ad eventuali eccezioni sollevate nel corso della udienza preliminare (Cass., sez. 5, 28 giugno 1996 – 2 agosto 1996, n. 3295, CED 205600). La questione dell’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 721 c.p.p. e art. 14 della Convenzione europea di estradizione potrà essere eventualmente nel giudizio conseguente.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, con esonero dal versamento alla Cassa delle ammende attesa la particolarità della fattispecie (Corte Cost. 13.6.2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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