Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22151 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

imento del processo

Con sentenza del 19 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 maggio 2008 che ha dichiarato F.A. e D.F. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1 bis e 5, e art. 80, comma 1, lett. a), e ritenuta l’attenuante di cui al medesimo art. 73, comma 5, prevalente rispetto all’aggravante ed alla recidiva, li ha condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa ciascuno.

La Corte territoriale ha motivato la conferma della penale responsabilità degli imputati sulla base delle deposizioni testimoniali del teste appuntato A. che ha visto il materiale atto di cessione, da parte del F. a F. A., di sostanza stupefacente in cambio di denaro, essendo stata rinvenuta la somma di Euro 35 in possesso del D..

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

Il D. lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 192 c.p.p., in ordine alla valutazione della prova. In particolare il ricorrente sottolinea come le dichiarazioni del teste A. facciano riferimento alla dazione di un involucro solo da parte dell’imputato F., mentre la somma trovata in possesso del ricorrente sarebbe insufficiente per l’acquisto di una dose di stupefacente.

Con secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 133, 163, 164 e 175 c.p. riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena motivata con i soli precedenti penali dell’imputato peraltro assai remoti e con pena scontata.

Il F. lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione assai vaga del teste A., posta a fondamento della motivazione, ma che ha affermato di avere solo presunto che l’involucro consegnato dal F. all’acquirente Fu. contenesse sostanza stupefacente, mentre vi è assoluta mancanza di altri elementi di prova che dovrebbero caratterizzare il tipo di reati in questione.
Motivi della decisione

I ricorsi sono entrambi infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Il primo motivo del ricorso del D. contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocche costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9,2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico richiamando, in particolare, la testimonianza del teste A. di cui il ricorrente propone sostanzialmente una rivisitazione. Fra l’altro la Corte territoriale, dopo avere ricordato tale testimonianza nella parte in cui descrive il passaggio di denaro da F., acquirente di stupefacenti, al D., rileva il rinvenimento di una somma di denaro in ossesso dello stesso imputato; l’apprezzamento dell’entità di tale somma non può essere riconsiderato in questa sede.

In ordine al secondo motivo di ricorso concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, va considerato che anche la stessa gravità del fatto può essere valida ragione per tale negazione, comunque la Corte territoriale ha validamente considerato anche i precedenti penali dell’imputato ed il comportamento processuale che, anche se legittimo nella prospettiva di una corretta linea difensiva, resta pur sempre rilevante ai fini della concessione del beneficio per il quale occorre tenere conto anche di un comportamento almeno collaborativo.

Riguardo all’unico motivo di ricorso del F. vanno svolte le medesime considerazioni svolte riguardo al primo motivo del ricorso del D., essendo relativo alla valutazione delle risultanze probatorie ai fini dell’accertamento del fatto e sulle quali la Corte d’Appello ha, come detto, compiutamente e logicamente motivato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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