Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3378 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza n. 5835 del 2001 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dai signori M. A., L. M., I. L. e S. M. A., dipendenti del Ministero della Giustizia (assieme ad altri colleghi) riconoscendo il loro diritto alla rivalutazione dell’indennità di servizio penitenziario – a seguito dell’inquadramento nella VII qualifica funzionale – a far tempo dal 1° luglio 1978. Questa sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione con appello R.G. n. 3440 del 2002, del cui esito si dirà appresso.

Gli interessati hanno quindi chiesto l’esecuzione della sentenza di primo grado e l’istanza è stata accolta dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 1842 del 2003, in epigrafe indicata. Anche questa pronunzia è stata però impugnata dall’Amministrazione, la quale ne chiede l’integrale riforma con l’atto di appello all’esame, nel quale si sostiene che la rivalutazione dell’indennità in controversia deve in realtà decorrere dal 1° novembre 1987.

Pervenuto alla fase di decisione, il presente giudizio (sul ricorso in appello contro la sentenza n. 1842/2003) è stato sospeso (dec. n.7427 del 2009) in ragione della pregiudizialità rivestita dall’altro ricorso in appello (n. 340/2002), proposto contro la sentenza che ha riconosciuto la rivalutazione in maniera integrale. Nelle more della sospensione, tuttavia, tale appello pregiudiziale è stato dichiarato perento, con decreto n.3871/2010, non opposto.

Con l’estinzione del giudizio d’appello che la riguardava, la sentenza TAR che in sede di esecuzione ha sancito l’obbligo dell’amministrazione di riconoscere la rivalutazione in maniera integrale fin dal 1978, è divenuta definitiva, e con essa il riconoscimento della rivalutazione integrale con quella decorrenza; ne deriva che l’appello in trattazione, dove si tende invece, in sede di esecuzione, al riconoscimento soltanto a decorrere dal 1° novembre 1987, non può trovare accoglimento.

2.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *