Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 23 giugno 2010 con la quale gli è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione di legge deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 453 cod. proc. pen. in relazione all’art. 179 c.p.p., lett. c) deducendo che l’omesso interrogatorio, nonchè la mancata contestazione in forme ad esso equiparabili, del secondo capo di imputazione, comporterebbe la nullità del decreto di giudizio immediato e la conseguente nullità della sentenza.

Con secondo motivo si deduce violazione di legge deducendosi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. assumendosi, in particolare, la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla totale assenza di elementi di prova a sostegno dei fatti contestati nel secondo capo di imputazione, e vizio di motivazione in relazione alla presenza di indizi che confermino la contestazione di cui al secondo capo di imputazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

In ordine al primo motivo si osserva che l’imputato, non solo ha avuto modo di difendersi riguardo all’episodio di cui al capo di imputazione che si assume non ritualmente contestato, ma anzi, è stata proprio la sua ammissione resa nel corso dell’interrogatorio in data 16 marzo 2009 a dare luogo a tale contestazione; in tale interrogatorio, infatti, l’imputato ha dichiarato di avere detenuto a fini di spaccio una quantità di droga pari a Kg. 20.

Riguardo al secondo motivo di gravame va considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce dei verbali di arresto e perquisizione, della perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata, e delle stesse dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

LA Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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