Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22149 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 novembre 2009 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova del 5 febbraio 2009, per quanto rileva in questa sede, ha ridotto la pena inflitta a R.F.E. ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 43.333,00 di multa, ed a P. W.M. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, entrambi per il reato di cui all’art. 110 c.p. e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis di cui sono stati riconosciuti colpevoli perchè, in concorso tra di loro e con R.P., G.T. e C.R. (separatamente giudicati) e autori materiali del trasporto, importavano nel territorio dello Stato (occultati in parte all’interno del passaruota ed in parte in un doppio fondo del pianale di un’autovettura Volkswagen Passat) e detenevano complessivi Kg. 29,290576 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish con un grado di purezza medio dell’11,22% circa e contenenti un principio attivo di gr. 3.286,4026 pari a circa 131.456,1 dosi singole; in particolare tale droga era suddivisa in complessive n. 299 tavolette confezionate in gruppi e sigillate con più strati di nastro adesivo e per quantità sicuramente non destinata al solo uso personale. La Corte territoriale ha motivato tale decisione rigettando, in primo luogo, il primo motivo di appello del R. relativo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a partecipare all’udienza, considerando che la relativa istanza di rinvio era stata presentata per Fax e che tale strumento, utilizzabile solo per motivi di eccezionale urgenza, non era giustificabile nel caso specifico, in quanto l’impegno del difensore era conosciuto da giorni precedenti.

Anche la dichiarazione del codifensore, presentata il giorno successivo all’udienza, di essere impegnato in commissione di esame di avvocato, è stata ritenuta irrilevante in quanto tale impegno non è ostativo alla partecipazione all’udienza. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto insussistente un pregiudizio del diritto della difesa determinato dall’omesso avviso al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza, in quanto il difensore stesso ha avuto modo di informarsi del rinvio stesso, e comunque l’imputato ha potuto utilizzare il rito abbreviato che intendeva chiedere. In ordine alla responsabilità dell’imputato la Corte d’Appello ha considerato la pluralità delle telefonate intercettate poste a fondamento della responsabilità stessa. In particolare la Corte ha messo in evidenza alcune intercettazioni telefoniche da cui emerge il ruolo importante ricoperto dall’imputato nell’organizzazione dell’importazione e trasporto della droga dalla (OMISSIS). Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato la negazione della attenuanti generiche con i precedenti penali di tutti gli imputati, e con la gravità del fatto non episodico.

Il R. ed il P. propongono distinti ricorsi per cassazione avverso tale sentenza.

Il R., con il primo motivo, lamenta violazione di legge riproponendo la doglianza relativa al legittimo impedimento del difensore sottolineando di avere proposto l’istanza non appena avuta conoscenza dell’impegno professionale con interrogatori di garanzia con altri detenuti, e documentando il concomitante impegno anche di altro difensore.

Con secondo motivo si assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 deducendosi che la Corte d’Appello avrebbe omesso la motivazione facendo solo espresso richiamo a quella del giudice di primo grado.

Con terzo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In particolare il ricorrente deduce che, dal contenuto e dal tenore delle telefonate intercettate, non si evincerebbe che si sarebbe organizzata un’importazione di sostanza stupefacente. D’altra parte lo stesso giudice di merito darebbe atto che il contenuto delle telefonate considerate è incerto tanto che adotta termini di probabilità e non di certezza, per cui non si sarebbe raggiunta la prova del contributo etiologicamente efficiente della condotta del R. nella determinazione del reato.

Il P., con unico motivo di ricorso, lamenta difetto ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale motivato, sul punto, in modo unitario per tutti gli imputati facendo riferimento ai precedenti penali, mentre il P. sarebbe sostanzialmente incensurato avendo un unico precedente peraltro contravvenzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Con il primo motivo di doglianza il R. ripropone analogo motivo già proposto in sede di appello ed al quale la Corte territoriale ha dato corretta risposta. In questa sede di legittimità va ribadito che è legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, in quanto l’art. 121 cod. proc. pen. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza, nè obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza; d’altro canto, l’art. 150 cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme particolari di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene (da ultimo Cass. 14/10/2009 n. 46954).

Il secondo motivo del ricorso è parimenti infondato in quanto, anche non voler considerare le comunque compiute considerazioni in punto di fatto operate dalla Corte territoriale, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. 10 gennaio 2007 n. 5606). Nel caso in esame la Corte d’Appello ha dettagliatamente esposto, nella esposizione del fatto, tutte le telefonate intercettate riportate nella sentenza di primo grado, ed ha poi esposto le considerazioni e valutazioni da cui ha ricavato in modo congruo e logico la conferma della dichiarazione della responsabilità dell’imputato, per cui si realizzano pienamente, nel casi in esame, i presupposti per la legittimità della reciproca integrazione delle due sentenze di merito ai fini del controllo della congruità della motivazione.

Il terzo motivo di ricorso fa riferimento a circostanza di fatto quali devono considerarsi le interpretazioni delle telefonate intercettate, sulle quali, peraltro, non è possibile una rilettura in sede di legittimità in presenza di motivazioni congrue e logiche da parte dei giudici di merito. Ma va preliminarmente considerato che il ricorrente si lamenta della configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 neppure contestato, per cui il motivo di gravame non ha ragione di essere.

Il ricorso del P. è parimente infondato in quanto il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è riservato al giudice di merito che ha dato comunque conto della loro mancata con la gravità del fatto che è comune a tutti gli imputati, per cui legittimamente la Corte territoriale ha operato una unica motivazione in relazione a tutti gli imputati in quanto il motivo ostativo alla concessione è stato correttamente individuato nel dato obiettivo comune costituito dal fatto addebitato a tutti gli imputati in concorso fra loro.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti delle spese processuali.
P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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