Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3366 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con bando pubblicato il 18 febbraio 2010 la soc. F. D. C. a r.l. indiceva appalto concorso per l’affidamento, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, della progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento e di riqualificazione della stazione ferroviaria di Catanzaro.

Espletata la procedura di gara si classificava al primo posto della graduatoria il Consorzio stabile R. s.c. a r.l., con punti 83,38, mentre al secondo posto, con punti 73,92, si posizionava il raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra la soc. Costruzioni Procopio a r.l. e l’impresa Francesco Ventura costruzioni ferroviarie a r.l.

L’esecuzione dei lavori era, quindi, affidata in via definitiva in favore al Consorzio R..

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato il 14 maggio 2010, la nota di comunicazione dell’esito della gara, le operazioni della commissione preposta alla valutazione delle offerte dei concorrenti ed i relativi verbali la soc. capogruppo Costruzioni Procopio proponeva ricorso avanti al Tribunale regionale amministrativo per la Calabria, sede di Catanzaro, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili e formulando domanda di l’annullamento degli atti gravati, con ogni effetto sull’aggiudicazione dell’appalto in suo favore e subentro nel contratto.

In via subordinata, ove l’aggiudicazione della commessa ed il conseguimento del contratto risultassero impraticabili, chiedeva il ristoro per equivalente del danno sofferto.

La soc. Costruzioni Procopio con motivi aggiunti contrastava,altresì, la nota di riscontro della stazione appaltante n. DG/901 del 18 giugno 2010 alle osservazioni dalla stessa rassegnate, ai sensi dell’art. 245 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, in ordine alla legittimità della procedura di gara.

Con ricorso incidentale il Consorzio aggiudicatario eccepiva vizi nella partecipazione alla gara dell’ a.t.i. con capogruppo la ricorrente Costruzioni Procopio, tali da rendere dovuta l’esclusione.

Con sentenza n. 3005 del 2010 il Tribunale adito respingeva il ricorso incidentale del Consorzio R. ed accoglieva l’impugnazione proposta dalla soc. Costruzioni Procopio, riconoscendo fondato il secondo mezzo di gravame, relativo all’inosservanza nel progetto definito redatto dall’impresa aggiudicataria della normativa tecnica dettata dal d.m. 14 gennaio 2008, con specifico riferimento alle regole valide per le costruzioni in territorio dichiarato sismico, qual è quello in cui ricade il Comune di Catanzaro.

Il giudice territoriale riconosceva, inoltre, il diritto della soc. Costruzioni Procopio all’aggiudicazione e stipula del contratto e dichiarava inefficace lo strumento negoziale già stipulato.

Con appello, inizialmente introdotto avverso il dispositivo della sentenza ed, in prosieguo, integrato nei motivi un volta pubblicata la motivazione, il Consorzio R. ha diffusamente contrastato le statuizioni del Tribunale regionale, con le quali sono stati respinti i motivi di ricorso incidentale sulla legittimità dell’ammissione all’ a.t.i. con capogruppo la soc. Costruzioni Procopio ed accolto il motivo del ricorso principale proposto da detta società, inerente all’inosservanza delle specifiche tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con l’impresa risultata aggiudicataria.

Con successive memorie la soc. Procopio Costruzioni ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Resiste la soc. F. D. C. che ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa.

Con appello incidentale la soc. Costruzioni Procopio ha censurato i capi della sentenza gravata reiettivi dei motivi di legittimità articolati avverso lo svolgimento e l’ esito della procedura di gara e, in sede di note difensive e di replica, ha contraddetto con diffuso ordine argomentativo alle deduzioni in appello del Consorzio R..

Con ordinanza cautelare n. 1062 del 2011 la Sezione ha sospeso la sentenza impugnata fino alla definizione nel merito della controversia.

All’udienza del 6 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione

2). Vanno esaminati in primo luogo le deduzioni del Consorzio R. formulate avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale, articolato in primo grado, volto a censurare l’ammissione alla gara della soc. Costruzioni Procopio.

Si tratta di questione che – alla luce dell’indirizzo da ultimo segnato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza 7 aprile 2011, n. 4- riveste carattere pregiudiziale, poiché alla presenza di un valido atto di ammissione alla procedura concorsuale resta condizionata la legittimazione del concorrente, non utilmente graduato, a sindacare in giustizia lo svolgimento ed esito del concorso.

2.1). Sul punto la sentenza appellata merita conferma.

2.2). Il primo giudice, in merito al motivo diretto a contestare l’atto di ammissione alla gara della soc. Costruzioni Procopio in associazione temporanea con l’impresa Ventura sul rilievo della sottoscrizione dell’offerta da parte sella sola mandataria in data anteriore (16 aprile 2010) alla costituzione del raggruppamento temporaneo, avvenuta con conferimento il 19 aprile 2010 di mandato collettivo di rappresentanza all’impresa Procopio, ha correttamente assunto a riferimento, gli effetti della verifica dei presupposti per l’ammissione, la data di presentazione dell’offerta (22 aprile 2010)

Stabilisce, invero, l’art. 34, comma 1, lett. d), del d.lgs. 12 aprile2006, n. 163, che sono ammessi a partecipare alla procedure di affidamento dei contratti pubblici i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiamo conferito mandato speciale collettivo con rappresentanza ad uno di essi, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio dei mandanti.

Alla stregua della su riferita disposizione ai fini della regolarità dell’atto di ammissione assume rilievo il perfezionamento dello strumento negoziale che dà luogo alla partecipazione in associazione in un momento anteriore alla presentazione dell’offerta, così che l’impresa mandataria risulti abilitata a produrla in nome proprio e dei soggetti rappresentati. Su detta circostanze si innesta il controllo della stazione appaltante, mentre resta irrilevante, sul piano pubblicistico, ogni pregressa attività preparatoria della produzione dell’offerta, che coinvolge iure privatorum i rapporti fra i soggetti partecipanti all’ a.t.i..

In particolare la circostanza che l’atto recante l’offerta sia stato materialmente redatto e sottoscritto dall’impresa mandataria in data anteriore a quella di conferimento del mandato collettivo non inficia sul piano formale l’offerta stessa, i cui contenuti l’impresa capogruppo può far propri, una volta ricevuto il mandato con rappresentanze, in nome e per conto proprio dei mandanti, come consentito dall’art. l’art. 34, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163 del 2006, in precedenza richiamato ai fini della partecipazione in associazione alla gara. Al momento della presentazione dell’offerta non sussisteva, quindi, alcuna preclusione alla spendita dell’offerta tecnica ed economica in precedenza redatta nell’interesse comune di tutte le imprese associate.

3). Attesa la posizione legittimante del Consorzio R. a censurare lo svolgimento e l esito del concorso, il Collegio, ai fini del decidere, reputa necessario disporre una verificazione volta ad accertare;

– se il progetto definitivo offerto in gara dal Consorzio R. sia stato redatto – secondo quanto prescritto dall’art. 3 del c.s.p. (capitolato speciale prestazionale)- in osservanza delle norme tecniche per le costruzioni dettate dal d.m. 14 gennaio 2008, con specifico riferimento alle tecniche costruttive antisismiche da applicarsi nella zona in cui ricade l’opera pubblica;

– se ai fini dei sistemi di calcolo risulti l’impiego – quale strumento di ausilio informatico – del software fornito dalla STACES S.r.l. denominato FaTa, nella versione 25.1.2, con aggiornamento alle disposizioni introdotte dal d.m. 14 gennaio 2008 ed impostazione del programma agli effetti dell’osservanza delle disposizioni sulle costruzioni in zona sismica.

Ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. è nominato organismo verificatore il Direttore generale per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, direttamente o avvalendosi di funzionario tecnicamente qualificato all’uopo delegato, provvederà alle operazioni di verifica innanzi indicate, rassegnando le conclusioni in apposita relazione.

Sarà cura della soc. F. D. C. porre tempestivamente nella disponibilità dell’organismo verificatore ogni supporto documentale e conoscitivo.

Ai fini dell’adempimento istruttorio è assegnato il termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla data di notifica se anteriore.

L’esito della verificazione dovrà essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Sezione trenta giorni prima della data del 25 ottobre 2011, alla quale è fissata l’udienza per il prosieguo della trattazione del ricorso.

E’ fatta riserva di determinazione il compenso spettante al verificatore ai sensi dell’art. 66, comma 4, Cod. proc. amm.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese in ordine alla presente controversia, dispone che il Direttore generale per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla verificazione di cui in motivazione in osservanza delle modalità e del termine ivi indicati.

Dà mandato alla segreteria della Sezione per la comunicazione dell’esito dell’istruttoria in nel termine indicato in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione del ricorso l’udienza del 25 ottobre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *