Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza in data 6.10.2009 dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.G. in ordine al reato di lesioni colpose ascritto al prevenuto, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Il giudice qualificava la mancata comparizione della parte offesa in udienza come remissione tacita di querela, tenuto conto del fatto che la medesima parte offesa era stata previamente avvisata circa le conseguenze della mancata comparizione.

Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale di Bologna. Osserva parte ricorrente che nel caso il giudice di pace non ha considerato che la remissione tacita è ravvisabile solo con riferimento ad un comportamento extraprocessuale della parte querelante incompatibile con la volontà di mantenere la querela; e che, erroneamente, il giudice ha ritenuto di attribuire tale valore ad un comportamento processuale.

Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento con rinvio della impugnata sentenza. Ed invero, la decisione impugnata richiama un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 46088 del 30/10/2008, dep. 15/12/2008, Rv. 241357;

conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33689 del 07/05/2009, dep. 02/09/2009, Rv. 244609).

Va innanzitutto osservato che la sanzione dell’improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell’ordinamento vigente solo nel caso di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che "Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all’udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l’effetto della remissione tacita di querela, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 28, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex D.Lgs. cit., art. 21" (Cass. Sez. 5, sentenza, n. 2667 del 16.12.2003).

Al di fuori della predetta specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, nei casi di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace da parte del pubblico ministero (ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20) viene in rilievo la generale disciplina delineata dall’art. 152 c.p., ove non è previsto che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del giudice di pace in tal senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione penale per ritenuta remissione tacita di querela. L’art. 152 c.p., comma 2, infatti, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che la "remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti "che rilevano nel mondo esterno, che non rimangono confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati" (Cass. S.U. n. 46088/2008, cit.).

Nella specie, secondo quanto riferito dalla impugnata sentenza, l’unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in questo. Deve perciò applicarsi il principio di diritto secondo il quale, all’infuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, per il caso di ricorso immediato al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione fatta dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di Bologna.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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