Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-10-2011, n. 20195 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. e L.G. proposero appello contro la sentenza del Tribunale di Prato che aveva respinto la rispettiva impugnativa del licenziamento loro intimato dalla Copras s. coop. A rl, dolendosi che fosse stato ritenuta la sussistenza di un trasferimento di azienda e, quindi, la legittimità della pretesa della parte datoriale di far transitare anche il loro contratto di lavoro subordinato alla cessionaria SIS Informatica Gruppo CNA di Pistoia; in particolare i lavoratori dedussero che, ne caso in esame, non vi era stato alcuno dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., ma che si era trattato di una mera "esternalizzazione" realizzata dalla Copras mediante un contratto di prestazione di servizi.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 16 – 23.11.2007, accolse il gravame, dichiarò l’illegittimità dei licenziamenti intimati e provvide conseguentemente in applicazione della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Per quanto ancora qui di specifico rilievo la Corte fiorentina osservò che:

– il "contratto di prestazione di servizi" del 25.10.2001, con il quale la Copras aveva affidato alla SIS la "gestione dei proprio sistema informatico" con l’utilizzazione della rete e dei computer già esistenti in azienda, "per la durata di un periodo triennale" e verso un corrispettivo annuo in favore di SIS di complessivi Euro 62.000,00, difettava di ogni elemento, pur minimo, idoneo a qualificarlo come ipotesi di trasferimento o affitto di azienda ex art. 2112 c.c.;

– le prove testimoniali assunte avevano concordemente confermato che, nella specie, non vi era stata alcuna cessione di elementi strumentali e materiali, ma soltanto la pattuizione di un servizio, che, peraltro, la SIS si era obbligata a realizzare all’interno della struttura dell’appellata e con il personale ivi già addetto a compiti informatici, fra cui gli appellanti S. e L.;

– "anche a voler prescindere dal fatto che la durata a tempo determinato e il pagamento di un corrispettivo annuo da parte dell’assento cedente risultano incompatibili di per sè con la figura del trasferimento", doveva rilevarsi che il suddetto contratto "…realizzava una forma di esternalizzazione di un servizio, che terzi avrebbero dovuto espletare prevalentemente con beni strumentali di Copras (che ne manteneva la proprietà), la quale ultima società finiva soltanto per cedere ad altri il proprio personale addetto ad una determinata funzione aziendale";

– inoltre tale contratto, "non a caso espressamente denominato "contratto di prestazione di servizi", si proponeva esplicitamente di conferire a SIS "la gestione" di uno specifico e già esistente servizio endoaziendale, ma non di dotare l’asserita cessionaria di una struttura autonoma che la ponesse sul mercato".

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Copras s coop. a rl ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

Gli intimati S.S. e L.G. hanno resistito con distinti controricorsi.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2112 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che l’affitto della gestione dei sistema informatico di essa ricorrente alla SIS, alla luce delle risultanze istruttorie, integrava la fattispecie del trasferimento di ramo d’azienda, poichè le attività cedute non solo non erano necessariamente e ontologicamente accessorie e strumentali all’azienda, ma potevano di per sè costituire l’attività principale di un’impresa; la disciplina di cui all’art. 2112 c.c., doveva trovare applicazione, anche nei caso di assenza di trasferimento di beni strumentali, ove vi fosse stata "…soltanto prosecuzione di una determinata attività con utilizzazione del personale alla stessa addetto".

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: " l’art. 2112 c.c., va interpretato come riferito a qualunque operazione comportante il mutamento della titolarità anche di parte dell’azienda senza comprendervi supporti gestionali o amministrativi ove tale parte di azienda sia idonea al perseguimento dei fini dell’impresa così conservando nel trasferimento la propria peculiarità". 2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr., D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche a presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.11.2007.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione de fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr. ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

2.1 Nel caso che ne occupa con il motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il ricorso non contiene tuttavia il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

2.2 Quanto al quesito di diritto, lo stesso è del tutto generico, non contenendo alcuno specifico richiamo alla fattispecie concreta a cui dovrebbe riferirsi; in definitiva, pertanto, quale che fosse la risposta data al quesito proposto, la stessa non consentirebbe, proprio per la genericità del quesito, di riconoscere la fondatezza o meno della doglianza svolta.

2.3 Ne discende l’inammissibilità del motivo e, con ciò stesso, del ricorso che sul medesimo si fonda.

3. Sussiste inoltre anche altro concorrente motivo di inammissibilità.

Infatti, come esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha anche affermato, in relazione al contratto esaminato, che "la durata a tempo determinato e il pagamento di un corrispettivo annuo da parte dell’asserito cedente risultano incompatibili di per sè con la figura del trasferimento".

Tale affermazione, concretizzante un’autonoma ratio decidendi idonea di per sè a sostenere la statuizione, non è stata oggetto di specifica censura.

Trova pertanto applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass., n. 2499/1973; 7948/1999, 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005;

9247/2006; 2272/2007; 24540/2009; 3386/2011).

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 40,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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