Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22143 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l foro di Roma che si rimette alla Corte.
Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Camerino in data 29 giugno 2010 con la quale è stata applicata a P.M. la pena di giorni cinque di arresto ed Euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) con l’aggravante di cui al comma 2 sexies.

Il ricorrente lamenta violazione di legge deducendo che l’aggravante di cui al comma 2 sexies si sottrae all’ordinario giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. per cui deve necessariamente essere operato un aumento di pena per detta aggravante e sulla pena base così determinata possono essere applicate ulteriori riduzioni, mentre con la sentenza impugnata non stato applicato tale aumento.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Pur essendo fondato in punto di diritto quanto affermato dal ricorrente secondo cui va obbligatoriamente operato un aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma sexies, e sulla pena così determinata vanno calcolate le eventuali diminuzioni per attenuanti, in punto di fatto non appare fondato l’assunto secondo cui non sarebbe stato operato tale aumento conseguente all’aggravante suddetta.

In particolare si osserva che la pena base è stata calcolata in giorni sei di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda che è certamente superiore al minimo edittale per cui si può ritenere che si sia operato l’aumento per la suddetta aggravante. Tale aumento della pena, infatti, può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare l’aumento sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto senza l’aggravante in questione, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi all’aumento della pena base. Solo l’inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2A, 11.3/31/5/1993, Bono ed altro). Nel caso di specie la pena – sinteticamente individuata – per il delitto aggravato, risulta calcolata in giorni sei di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda che è certamente superiore al minimo edittale per cui si può ritenere che si sia operato l’aumento per la suddetta aggravante con il sistema sintetico suddetto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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