Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22085 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15.6.2010, il GIP del Tribunale di Foggia, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di R. A. volta a far dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso il 26.10.2009 per omessa notifica dello stesso ad un difensore d’ufficio da nominarsi, il GIP rilevava che il decreto penale di condanna era stato regolarmente notificato a R. A. e al difensore dello stesso, erroneamente indicato difensore di fiducia, e che nè il R. nè il suddetto difensore avevano proposto opposizione; riteneva che la mancata nomina di un difensore d’ufficio non fosse causa di nullità, poichè era stato raggiunto il fine specifico previsto dall’art. 460 c.p.p., comma 3, in quanto l’interessato aveva avuto la possibilità di essere assistito da un difensore, il quale avrebbe potuto esercitare tutti i diritti a lui spettanti ex lege, essendo stato investito dall’ufficio della difesa del R.; rilevava, infine, che nè il R. nè il difensore avevano eccepito alcunchè dopo aver ricevuto la notifica del decreto di condanna e che il predetto R. non aveva nominato un difensore di fiducia, nei termini previsti per l’opposizione.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia che ha sollevato incidente di esecuzione, contestando l’esecutività del decreto penale, ed ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi.

Era pacifico in atti che R.B. non aveva nominato alcun difensore di fiducia, prima della notifica del decreto penale di condanna, e che il decreto era stato notificato all’avv. Nicola Purcaro, indicato nello stesso decreto difensore di fiducia del R..

Secondo il ricorrente, il GIP aveva il dovere di nominare un difensore d’ufficio al predetto R. e questa nomina non poteva avere un equipollente nella indicazione di un difensore di fiducia, mai nominato dal R..

Pertanto, poichè il termine per proporre opposizione non era decorso per il difensore, doveva essere considerata in termini l’opposizione al decreto penale di condanna proposta il 12 marzo 2010, avendo lo stesso difensore ricevuto la nomina il 1 marzo 2010.

L’avv. Nicola Purcaro, non essendo stato nominato difensore dal R., non aveva alcun dovere di eccepire l’omessa notifica del decreto al difensore d’ufficio e non era neppure legittimato a proporre la suddetta eccezione, essendo stato solo erroneamente indicato nel decreto come difensore di fiducia.

Il Procuratore Generale, nel suo parere, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato, in quanto il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione del decreto all’imputato e non già dalla data del conferimento del mandato al difensore di fiducia, osservando inoltre che non ricorre alcuna nullità per il fatto che il difensore officiato dal giudice è stato erroneamente indicato come difensore di fiducia, invece che d’ufficio.

Il difensore di R.A. ha depositato in data 1.3.2011 memoria di replica, ribadendo il contenuto del ricorso, e in particolare che il termine per proporre opposizione poteva decorrere solo dalla notifica dell’avviso al difensore di fiducia nominato dall’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il decreto penale è stato notificato regolarmente sia al ricorrente sia al difensore, come dispone l’art. 460 c.p.p., comma 3, anche se erroneamente quest’ultimo è stato indicato in qualità di difensore di fiducia, invece che di ufficio; erronea indicazione che peraltro non è causa di nullità dell’atto.

R.A., nel termine di quindici giorni previsto dall’art. 461 c.p.p., non ha proposto opposizione nè ha ritenuto di nominare un difensore di fiducia, il quale comunque avrebbe potuto proporre opposizione entro i termini decorrenti dalla notifica del decreto alla parte e al difensore.

La non corretta indicazione, contenuta nel decreto, dell’avvocato Nicola Purcaro come difensore di fiducia non impediva nè alla parte nè al predetto difensore di esercitare tutti i diritti e le facoltà previsti dal codice di rito.

Non avendo nè la parte nè il difensore proposto opposizione nei termini di legge, il decreto è divenuto irrevocabile, e quindi correttamente il giudice ha ritenuta tardiva l’opposizione proposta dal difensore nominato dal R., quando il decreto penale era divenuto ormai irrevocabile.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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