Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-10-2011, n. 20190 Fondo di garanzia T.F.R Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

G.R. e le altre consorti qui intimate e contro ricorrenti hanno convenuto in giudizio l’INPS chiedendo che fosse condannato a pagare loro il t.f.r. e la somma pari al triplo dell’integrazione salariale del D.Lgs. 27 gennaio 1982, n. 80, ex art. 2, comma 2, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro".

A fondamento della domanda le attrici hanno dedotto che il loro datore di lavoro, G.R., titolare dell’omonima ditta di confezioni, non aveva corrisposto loro il t.f.r. ed era rimasto debitore nei loro confronti anche per altri titoli, che non era stato possibile farne dichiarare il fallimento trattandosi di impresa artigiana, che erano risultati infruttuosi i tentativi di esecuzione sia da parte di una di esse attrici che dell’INPS. Il Tribunale accoglieva le domande. Quanto al t.f.r., considerava che l’esito negativo dell’esecuzione forzata tentata da D.D. E., una della attrici, valesse a configurare anche per le altre il presupposto dell’insolvenza. Quanto alla somma corrispondente al triplo dell’integrazione salariale, riteneva che l’insolvenza fosse stata accertata entro i dodici mesi dalla conclusione del rapporto, cessato il 16 settembre 1996.

L’INPS proponeva appello. Le appellate, tranne la D.D., si costituivano resistendo.

La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del primo giudice nel capo recante la condanna dell’INPS al pagamento del t.f.r., e la riformava nel resto.

Considerava utile ai fini della verifica della insufficienza delle garanzie patrimoniali l’esecuzione individuale tentata inutilmente da una delle lavoratrici.

Riteneva per contro che l’unico dato al quale ancorare l’accertamento dello stato di insolvenza fosse la procedura esecutiva appena menzionata, risalente al 14 novembre 1997 e pertanto successiva all’anno dalla cessazione del rapporto.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo. Le intimate resistono e propongono ricorso incidentale con tre motivi.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza.

L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, e dell’art. 12 disp. gen..

Il motivo pone alla Corte il problema se qualora più dipendenti del medesimo datore di lavoro richiedano ai Fondo di garanzia istituito dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1, il pagamento del trattamento di fine rapporto, a norma del comma quinto del cit. art. 2, sia necessario l’infruttuoso esperimento da parte di ciascuno dei richiedenti dell’esecuzione forzata affinchè risulti dimostrata l’insufficienza delle garanzie patrimoniali presupposto per l’intervento del Fondo, o basti invece, al fine; di tale dimostrazione, che sia rimasta senza esito l’esecuzione intrapresa anche solo da uno dei lavoratori.

Questa Corte, decidendo un caso simile a quello ora in esame, ha fissato, ed intende qui ribadire, il principio secondo cui "l’esperimento da parte del singolo lavoratore dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l’intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. Tale presupposto viene peraltro meno in tutti quei casi in cui l’esperimento della esecuzione forzata ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero quanto la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali debbano considerarsi provata in relazione al caso concreto" (Cass. 9108/2007; v. anche in senso sostanzialmente conforme, Cass. 11379/2008). La prima delle due sentenze cit. ha quindi cassato siccome erronea in diritto la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario in ogni caso l’esperimento dell’esecuzione forzata individuale per poter richiedere l’intervento del Fondo ed aveva considerato irrilevante il fatto che, come nel caso qui in esame, altri lavoratori, trovandosi nelle medesime condizioni, avevano già esperito infruttuosamente l’esecuzione forzata.

Poichè la sentenza impugnata si è in sostanza conformata a tale principio, ritenendo valido il risultato della esecuzione forzata promossa da una delle lavoratrici, in applicazione del principio sopra menzionato il ricorso dell’INPS deve essere respinto.

Il ricorso incidentale è articolato su tre motivi, i quali censurano tutti, sotto profili diversi, la statuizione concernente la data di effettuazione dell’esperimento esecutivo infruttuoso.

Nel primo motivo, contenente denunzia di vizio di motivazione, si segnala che la data del 5 maggio 1997 era stata indicata come data della infruttuosa procedura esecutiva da parte dell’INPS e a conforto di tale assunto si riportano brani della sentenza di primo grado.

Nel secondo motivo, contenente denunzia di violazione degli artt. 437 e 442 c.p.c., si formula una censura per l’ipotesi in cui la Corte di merito avesse interpretato il ricorso in appello dell’INPS come contenente contestazione della indicazione del 5 maggio 1997 come data della procedura anzidetta.

Nel terzo motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, e contenente denunzia di violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto utile anche il tentativo di esecuzione effettuato dall’INPS. I tre motivi, fra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente.

Quanto al primo, la Corte di merito ha fatto richiamo al doc. n. 5 ed ha concluso nel senso che l’unico dato probante era la procedura esecutiva individuale. Orbene, non essendovi dubbi sul contenuto del documento richiamato se ne deve desumere che il giudice di merito non ha ritenuto utile la procedura esecutiva infruttuosamente esperita dall’INPS, e tale assunto non può esser censurato sotto il profilo della sua contraddittorietà perchè semmai si tratterebbe di errore di diritto.

Il terzo motivo è infondato giacchè la L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, con il riferimento testuale all’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al trattamento di fine rapporto e il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, con il riferimento, anch’esso testuale, all’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei crediti di lavoro non corrisposti, non consentono di assegnare rilievo ai fini ivi previsti all’azione esecutiva intrapresa dall’INPS, che è volta alla tutela di crediti di natura diversa da quelli specificamente contemplati nelle citate disposizioni normative.

Il secondo motivo resta pertanto assorbito.

In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese.
P.Q.M.

Riunisce in ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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