Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-10-2011, n. 20189 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata ha, per quanto interessa, accolto il gravame del Ministero dell’Economia e Finanze rigettando la domanda di C.F. diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

Il giudice di merito, disposto il rinnovo della c.t.u. ha aderito alle conclusioni dell’ausiliare, secondo il quale il C. era permanentemente e totalmente inabile senza tuttavia mancanza di autonomia sia perchè la poliartrosi dalla quale era affetto consentiva una buona deambulazione e gli altri movimenti importanti dell’autogestione sia perchè l’angiosclerosi non determinava disagio nell’espletamento dei principali atti della vita quotidiana.

C.F. chiedi; la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

Tanto l’INPS quanto il Ministero dell’Economia resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo di ricorso si addebita alla Corte territoriale di avere, con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria ed in violazione e con falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, recepito il parere del proprio ausiliare, contrastante con quello del c.t.u. di primo grado, senza convocare entrambi i consulenti per chiarire le ragioni delle loro diverse conclusioni, omettendo di evidenziare i motivi che la avevano indotta ad aderire alla seconda anzichè alla prima consulenza e in ogni caso senza porre a confronto le relazioni del precedente grado di giudizio, non mettendosi così in grado di apprezzare la ingiusta minimizzazione delle patologie operata dal ctu in grado di appello, come pure l’assenza di valutazione di alcune specifiche patologie come il morbo di Parkinson e la sindrome depressiva.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito quando aderisce alle conclusioni del proprio c.t.u. che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento senza necessità di soffermarsi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (v. per tutte, Cass. 8355/2007) nè in caso di contrasto fra le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito il giudice di appello che ritenga di prestare adesione alle conclusioni del consulente da lui nominato ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione della prima consulenza, la quale deve ritenersi anche per implicito rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda (v. per tutte Cass. 3093/2001).

Nel caso di specie, come riferito in precedenza, la Corte d’Appello ha fatto proprie le conclusioni del proprio c.t.u., osservando fra l’altro e per ciò che rileva che si trattava di conclusioni oltrechè intrinsecamente compiute anche sostanzialmente incontestate.

Quindi il rilievo di incompiutezza mosso dal ricorrente alla ctu e alla sentenza che la ha recepita manca del suo presupposto fondamentale, ossia della previa analoga contestazione in sede di merito.

Inoltre, a prescindere da tale rilievo, per quanto risulta dal ricorso le critiche alla sentenza consistono in sostanza nel dissenso rispetto alla valutazione di gravita delle patologie denunziate dall’interessato.

Si tratta allora di un dissenso assolutamente normale nell’ambito delle valutazioni medico-legali, dal quale però non emerge affatto che il c.t.u. sia incorso in quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, Cass. 2004/21594;

2004/7341; 2003/10552; 20021/1467).

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato con condanna del ricorrente alle spese nei confronti di entrambe i resistenti, considerata la data della domanda (26 novembre 2004, come affermato in ricorso) e l’assenza di dichiarazioni circa il requisito reddituale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in favore dei resistenti INPS e Ministero dell’Economia e delle Finanze liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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