Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3355 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata n.102 del 5 marzo 2010 che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso l’aggiudicazione alla impresa G. srl dell’appalto bandito dall’Acquedotto Lucano spa e già aggiudicato in favore della odierna appellante (e di poi ritirato in autotutela) relativo ai lavori per la razionalizzazione della rete idrica del centro abitato del Comune di Banzi. L’appellante insiste nel ritenere viziata l’azione amministrativa posta in essere dalla stazione appaltante, senza adeguate garanzie partecipative in suo confronto, dopo l’aggiudicazione della gara in suo favore. A parere dell’appellante, la Commissione di gara, a seguito della intervenuta aggiudicazione dell’appalto in suo favore, non avrebbe potuto dar corso, peraltro in violazione delle garanzie partecipative, al ritiro dell’aggiudicazione e all’affidamento dell’appalto alla G. srl (per pretesi e non comprovati errori materiali nella rilevazione dei ribassi percentuali di altra partecipante ed a seguito della determinazione di una nuova soglia di anomalia). Ed avrebbe errato il Tar, sempre a giudizio dell’appellante, nel non accedere all’esame del merito del ricorso di primo grado, limitandosi a pronunciare la sua improcedibilità, sul rilievo che, prima della decisione del merito, la stazione appaltante aveva aggiudicato la stessa gara ad altro soggetto ancora (C.. srl) con consequenziale annullamento della precedente aggiudicazione in favore della G..

2. Si è costituito in giudizio l’Acquedotto Lucano spa per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

3.All’udienza del 12 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4. L’appello è infondato.

A base della decisione di improcedibilità, il Tar ha rilevato che la nuova aggiudicazione operata dalla stazione appaltante in favore della C. srl, atto che in questa sede non risulta gravato, ha fatto venir meno l’interesse della originaria ricorrente a coltivare l’impugnazione avverso la aggiudicazione della gara in favore della società G..

Tale decisione merita conferma.

Ed invero nessuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’esito vittorioso di questo giudizio, in cui la stessa rivendica per sé l’aggiudicazione della gara adducendo come esclusiva causa petendi la (pretesa) illegittimità dell’attività posta in essere in autotutela dalla stazione appaltante mediante il ritiro dell’atto di affidamento della gara in proprio favore e la aggiudicazione successiva in favore della società GE.SE.N.; si è detto, infatti, che anche l’aggiudicazione della gara in favore della precitata G. srl.è stata annullata dalla stazione appaltante a mezzo della nuova determinazione di aggiudica in favore di altro concorrente (C.. srl). E’ rilevante inoltre evidenziare che tale ultima determinazione amministrativa è stata assunta dalla Amministrazione per presupposti fattuali del tutto autonomi (e cioè per il rilievo della carenza dei requisiti in capo ad altri tre concorrenti, la cui esclusione avrebbe determinato una nuova soglia di anomalia ed avrebbe così portato alla individuazione di un nuovo aggiudicatario) rispetto a quelli che avevano portato al ritiro in autotutela della aggiudicazione in favore della odierna appellante ed al successivo affidamento della stessa gara alla G.(consistiti nell’erronea rilevazione, per errore materiale, del ribasso percentuale offerto da C. srl). La nuova determinazione amministrativa di aggiudicazione si rivela pertanto quale atto autonomamente lesivo delle ragioni della appellante, determinando la improcedibilità per difetto di interesse del ricorso originario in quanto rivolto avverso un atto non più esistente. La stessa ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 5652 del 10 novembre 2009, di accoglimento della istanza cautelare, adottata sul rilievo delle violazioni procedimentali consumate dalla stazione appaltante in danno della odierna appellante nell’esercizio dell’autotutela decisoria, si inserisce nell’alveo procedimentale culminato con la aggiudicazione a G. srl; il successivo provvedimento di aggiudicazione in favore di C.. srl, in quanto fondato, come detto, su presupposti e valutazioni del tutto autonomi rispetto a quelli posti a base dell’attività di autotutela oggetto del presente giudizio, in nessun modo potrebbe ricollegarsi (se non nell’ambito di un rapporto di mera occasionalità materiale) a detta ordinanza cautelare di accoglimento, della quale non costituisce attività esecutiva.

In definitiva, l’appello va respinto dovendo essere confermata la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.

5.Da quanto detto discende che non può trovare ingresso in questa sede giudiziale neanche la domanda risarcitoria (che si rivela inammissibile) proposta dalla odierna appellante posto che anche la delibazione di questa domanda postulerebbe l’accertamento (cui non potrebbe darsi qui corso, attesa la carenza di motivi di censura) della illegittimità della nuova aggiudicazione in favore della C. srl; la ricorrente infatti per essere ammessa alla riparazione del danno da mancata aggiudicazione (è questo il profilo di danno rivendicato) dovrebbe dimostrare – ciò che in questa sede non è possibile, per quanto appena detto- che il nuovo aggiudicatario Co.GE.SE. srl non avrebbe titolo per restare assegnatario della gara.

6.Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, in considerazione della particolarità della controversia trattata e del suo particolare epilogo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 3388/10), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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