Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-10-2011, n. 20188 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo il gravame dell’INPS, dopo aver rinnovato la c.t.u., ha rigettato la domanda di C. F. diretta ad ottenere la pensione di inabilità.

Il giudice di merito è giunto a tale decisione aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, previa puntuale vatutazione delle critiche mosse a quest’ultima dal consulente di parte.

C.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

L’INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo di ricorso si addebita alla Corte territoriale di avere, in violazione e con falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 2, degli artt. 112, 113,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., acriticamente recepito il parere del proprio ausiliare, contrastante con quello del c.t.u. di primo grado, senza esaminare nè la ctu di primo grado nè la documentazione, proveniente da struture pubbliche, prodotta dall’interessato.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito quando aderisce alle conclusioni del proprio c.t.u. che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento senza necessità di soffermarsi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (v. per tutte, Cass. 8355/2007) nè, in caso di contrasto fra le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice di appello che ritenga di prestare adesione alle conclusioni del consulente da lui nominato ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione della prima consulenza, la quale deve ritenersi anche per implicito rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda (v. per tutte Cass. 3093/2001).

Nel caso di specie, come riferito in precedenza, la Corte d’Appello ha puntualmente replicato, utilizzando le osservazioni del proprio c.t.u. alle critiche svolte dal consulente di parte. Inoltre per quanto risulta dal ricorso queste critiche consistono in sostanza nel dissenso rispetto alla valutazione di gravita delle patologie denunziate dall’interessato, argomentato anche con il riferimento a certificazioni ospedaliere o comunque di strutture sanitarie pubbliche. Si tratta allora di un dissenso assolutamente normale nell’ambito delle valutazioni medico-legali, ma non emerge affatto che al consulente di ufficio sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, Cass. 2004/21594; 2004 /7341; 2003/10552; 2002/11467).

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato senza pronunzie sulle spese in considerazione dell’epoca in cui la domanda è stata proposta (anno 2001).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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