Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.48/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 338/93 presentato da:

– Ciccarone Annamaria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriana Ciccarone e Augusto Conte ed elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br), presso lo studio del secondo, alla Piazza della Resistenza 11;

contro

– il Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Grazia Vitale ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Ponzo, alla via Schipa 35;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 1.12.92, prot. n. 19771, con il quale il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica revocava la concessione edilizia n. 4712 del 12.5.92 “limitatamente all’ampliamento del locale deposito già esistente sul terrazzo, prescrivendo il rigoroso rispetto della ristrutturazione dello stesso da effettuarsi con le prescrizioni stabilite dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” con nota n. 17248 del 12.10.90;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e udito l’Avv. Zacà in sostituzione di Vitale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 la sig.ra Ciccarone, proprietaria di un fabbricato sito in Ceglie Messapica, otteneva il 20.8.90 la concessione edilizia n. 4429 per l’ampliamento e la ristrutturazione dello stesso.

1.2 A seguito di alcuni esposti di un vicino, peraltro, il Sindaco dapprima ordinava la sospensione dei lavori di demolizione di due muri perimetrali del locale al piano attico (ord. n. 19448 dell’8.11.90) e poi, in data 15.11.90, la sospensione di tutti i lavori (ord. n. 19963).

1.3 Determinatesi alcune infiltrazioni di acqua piovana, quindi, la Ciccarone, che aveva più volte sollecitato l’A.C. ad autorizzarla ad effettuare una copertura, chiedeva il parere della Soprintendenza, la quale riteneva, sia pur a determinate condizioni, che la demolizione e ricostruzione del vano in parola non comportava “pregiudizio al contesto del centro storico” (nota del 13.12.90).

1.4 La ricorrente, dunque, rielaborava il progetto in conformità alle indicazioni ministeriali, ottenendo una nuova concessione per l’ampliamento e la ristrutturazione del fabbricato (conc. n. 4712 dell’11.5.92).

1.5 In data 1.12.92, peraltro, con ordinanza n. 19771, il Sindaco revocava detta concessione limitatamente all’ampliamento richiesto per la realizzazione di un servizio igienico e di un vano caldaia.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e contraddittorietà di comportamenti.

B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. E), del Piano di recupero della zona “A” del P.F., in relazione all’art. 4 l. 47/85 ed agli artt. 1 e 4 l. 77/10. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

3.- Alla camera di consiglio del 25.2.93 questo T.a.r., con ordinanza n. 242, accoglieva la formulata istanza cautelare.

La stessa veniva poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4564 del 31.8.93.

4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.

4.1 Deve sottolinearsi, in specie, che:

– l’impugnato provvedimento di revoca era motivato in modo del tutto generico, sulla base di un affermato contrasto fra l’ampliamento del deposito e la “normativa vigente”;

– anche facendo riferimento alle previsioni del Piano di recupero della Zona “A” del P.F. di Ceglie -previsioni che le parti pongono a base dell’atto di revoca-, peraltro, il Collegio rileva per un verso che l’ampliamento era destinato a ospitare un servizio igienico ed un vano caldaia, in conformità al dettato dell’art. 5, lett. e), del Piano, e per altro verso che la superficie dell’ampliamento rispettava le proporzioni prescritte (non più del 15% della superficie coperta lorda e comunque non più di 10 + 5 mq.).

Né il Comune dimostrava l’assenza dell’ulteriore requisito indicato dalla norma e dedotto dalla ricorrente -e cioè l’inadeguatezza del servizio igienico esistente.

5.- In ragione di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 338/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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