Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22078 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 26 marzo 2010 la Corte di appello di Firenze disponeva l’immediata scarcerazione di I.C., condannato per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., nell’ipotesi di cui al terzo comma del detto articolo, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Il predetto era stato arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 11.2.2010 dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, il quale non aveva sospeso l’esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., ritenendo che, in relazione al suddetto delitto, non potesse farsi luogo a detta sospensione per il divieto di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9 nei confronti dei condannati per i delitti previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis.

La Corte d’Appello riteneva che tra i reati previsti dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, per escludere o limitare i benefici previsti nel suddetto Ordinamento, non fosse prevista l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, chiedendo l’annullamento dell’ ordinanza impugnata. Secondo il ricorrente, il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., è uno dei delitti a cui fa riferimento l’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, ponendo limitazioni per la fruizione dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, e pertanto il divieto di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione deve ritenersi operante per tutti i condannati per il predetto delitto. L’esclusione per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. prevista dall’ultima parte dell’art. 4-bis, comma 1-quater, nel caso in cui risulti applicata la circostanza attenuante contemplata dallo stesso articolo, opererebbe solo su un piano di diritto sostanziale, incidendo sulle valutazioni di merito rimesse alla magistratura della Sorveglianza sulla concedibilità dei benefici, mentre l’art. 656 c.p.p. opererebbe solo sul piano processuale, nel quale non competono al Pubblico Ministero valutazioni discrezionali come organo dell’esecuzione.

Con memoria in data 1.3.2011 la difesa di I.C. comunicava che il predetto, con provvedimento in data 14.10.2010 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Essendo venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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