Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto da S. I. – Società per azioni (ora I. s.p.a. – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo S. d’impresa), per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha annullato, ritenendolo viziato da difetto di motivazione, il provvedimento con cui S. I. ha deciso di non accogliere la domanda di finanziamento proposta da A..

2. L’appello merita accoglimento.

Come questa Sezione ha già evidenziato in sede cautelare (ordinanza n. 4391/2007, che ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza), il provvedimento di diniego risulta adeguatamente motivato.

S. I., infatti, ha specificamente indicato, sia nel preavviso di rigetto, sia in sede di provvedimento, le ragioni ostative alla richiesta di finanziamento, individuandole, in particolare, nella incompletezza del piano degli investimenti, da cui deriva l’impossibilità di verificare la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.

L’incompletezza del piano degli investimenti è stata, a sua volta, correttamente desunta dalla circostanza che, pur consistendo l’oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di A. nella realizzazione di una "scuola di vela e patente nautica, noleggio imbarcazione per minicrociere e gite giornaliere", dal piano degli investimenti si evinceva che A. aveva previsto l’acquisto di una sola imbarcazione. Il che rendeva il progetto in parte irrealizzabile, in quanto, l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 171/2005 prevede che l’imbarcazione destinata a noleggio possa essere utilizzata esclusivamente per tale scopo (mancava quindi l’imbarcazione per l’attività di scuola nautica).

A., in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, ha risposto che, non potendo disporre di una seconda imbarcazione, non avrebbe svolto l’attività di noleggio.

L’attività di noleggio, tuttavia, rappresentava uno degli aspetti caratterizzanti e fondamentali del progetto inizialmente presentato da A.. La rinuncia ad essa, in seguito, al preavviso di rigetto è stato dunque valutato negativamente da S. I., come segnale di scarsa affidabilità dell’iniziativa e di incongruenza del progetto.

Tale valutazione negativa, sebbene espressa in forma sintetica, è presente nel provvedimento e diniego e ne costituisce sufficiente motivazione.

S. I. ha poi individuato nella domanda di A. ulteriori lacune relative all’analisi della concorrenza e all’indagine sulla clientela, ritenute entrambe carenti, e tali da determinare ulteriori profili di inammissibiltà della domanda. Anche in relazione a tali aspetti, il provvedimento risulta adeguatamente motivato.

Benché reso in forma sintetica, e impostato su un format predefinito, il provvedimento finale, infatti, contiene, nella parte dedicata alla c.d. "scheda di valutazione", l’indicazione delle ragioni ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, sopra sommariamente richiamate.

Si rivela, pertanto, privo di consistenza il ritenuto vizio di difetto di motivazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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