Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 21887 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tore Generale, Dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello cautelare, presentato nell’interesse di G. P., contro il provvedimento con cui il G.u.p. non aveva accolto la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per incompatibilità con il regime detentivo, a causa della sindrome depressiva endoreattiva grave da cui era affetto.

Il Tribunale, dopo avere disposto una consulenza medico-legale, ha ritenuto idonea e proporzionata la misura carceraria, in presenza di un elevato pericolo di recidiva, considerando che il disturbo depressivo diagnosticato dal consulente potesse essere adeguatamente curato all’interno dei Centri clinici dell’Amministrazione Penitenziaria, e a questi fini ha disposto la trasmissione della relazione medico-legale alla direzione della Casa circondariale e al Ministero della giustizia.

2. – Il G., tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’ordinanza per avere travisato il senso della stessa consulenza medica, che aveva comunque riconosciuto l’incompatibilità con il regime di detenzione, in considerazione della gravita della patologia riscontrata, dimostrata dalla sensibile perdita di peso dal momento di ingresso in carcere.

Con una successiva memoria i difensori hanno evidenziato come il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni della consulenza, che imponeva, da un lato, la necessità che il G. fosse assistito in adeguate strutture psichiatriche nel circuito penitenziario, dall’altro, che fossero favoriti i contatti con i familiari, ma abbia rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria la gestione della malattia, con il risultato che l’imputato è stato trasferito in carceri lontani dal luogo di residenza dei parenti e privi delle necessarie strutture di assistenza.

3. – Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, aderendo alle conclusioni della perizia medico-legale, ha riconosciuto l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato detentivo, tuttavia non ha disposto la sostituzione della misura cautelare custodiale con quella degli arresti domiciliari perchè, da un lato, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando l’elevatissimo pericolo che l’imputato possa rendersi nuovamente responsabile di delitti della stessa specie, dall’altro, ha rilevato la concreta possibilità, evidenziata dallo stesso perito, che il detenuto potesse essere curato presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.

In questo modo, il Tribunale ha fatto una corretta applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4-ter, che in simili casi impone la misura degli arresti domiciliari solo in presenza di situazioni che possano determinare un pregiudizio per la salute dell’imputato (o per quella degli altri detenuti).

4. – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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