Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3349 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orgo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania accoglieva il ricorso proposto da G. L. avverso il decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Campania del 25 luglio 2005, di approvazione delle graduatoria provinciale permanente (Napoli) di strumento musicale (classe di concorso AM77 violino), terza fascia, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, nella quale il ricorrente era stato incluso solo con riserva e non a pieno titolo. Il T.A.R. motivava la pronuncia di accoglimento sulla base del rilievo che l’art. 1, comma 2bis, d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in l. 20 agosto 2001, n. 333, non prevedeva alcun termine per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale negli istituti di primo e secondo grado, né, in particolare, prescriveva che l’abilitazione dovesse essere stata conseguita prima dell’entrata in vigore della l. 3 M. 1999, n. 124, sicché il ricorrente doveva ritenersi in possesso dei titoli per l’inserimento nella graduatoria.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello i controinteressati soccombenti V. R., M. E. e M. F., chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell’avversario ricorso.

3. Con comparsa di stile si costituiva l’Amministrazione appellata, aderendo all’appello.

4. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, ometteva di costituirsi nel presente grado l’appellato G. L..

5. Accolta con ordinanza del 29 settembre 2006 l’istanza di sospensiva, gli appellanti, con atto ritualmente notificato alle parti appellate, dichiaravano di rinunciare al ricorso in appello, "attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia de qua".

6. All’udienza pubblica del 12 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. A fronte della dichiarazione degli appellanti di rinunciare all’appello, ritualmente notificata alle parti appellate, non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio di gravame.

8. Avuto riguardo ad ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello, dichiarando l’estinzione del giudizio di gravame. Dichiara le spese del grado interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *