Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20182 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 675 depositata il 5 giugno 2006 (ha dichiarato l’estinzione del processo pendente innanzi a sè tra T.G., V.R., T.E., S.P., T.F. e A.S., appellanti, ed il Banco di Sicilia, appellato, dichiarato interrotto a seguito della fusione per incorporazione del Banco di Sicilia in Capitalia s.p.a., in considerazione del fatto che la notifica dell’atto di riassunzione era stata eseguita non già nei confronti di quest’ultimo istituto, successore universale dell’originaria parte processuale alla quale si era riferito l’evento interruttivo, bensì nei confronti del Banco di Sicilia società per Azioni, avente veste di cessionaria del ramo d’azienda già incorporato da Capitalia, ed in quanto tale di successore a titolo particolare.

T.G., V.R., T.E., S. P., T.F. e A.S. ricorrono per cassazione avverso questa decisione con ricorso affidato ad unico mezzo resistito con controricorso dal Banco di Sicilia società per azioni.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

I ricorrenti assumono la violazione degli artt. 303, 101 e 110 c.p.c. per lamentare omesso riscontro della contemporaneità, documentalmente accertata, tra l’atto di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia in Capitalia e la cessione del ramo d’azienda, coincidente con l’azienda acquisita a seguito della fusione, nel quale confluì il rapporto controverso, in favore del Banco di Sicilia società per azioni. L’universalità della cessione e la contemporaneità dei suoi effetti rispetto alla fusione attribuisce al cessionario veste di successore a titolo universale e non particolare.

Il quesito di diritto chiede per l’effetto se in caso di cessione del ramo d’azienda si abbia successione universale.

La sentenza impugnata ha risolto il nodo controverso attribuendo rilievo all’erronea identificazione del destinatario dell’atto di riassunzione piuttosto che al riscontro della tempestività del suo deposito in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, che è invece idonea ex se a ripristinare il rapporto processuale quiescente (Cass. n. 17679/2009). Nondimeno, il motivo merita rigetto in quanto espone critica fondata su errata esegesi del quadro normativo rubricato e sollecita per l’effetto l’affermazione di un principio di diritto errato. E’ vero infatti che nell’ipotesi considerata, in cui si è avuto il trasferimento di un’azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, "nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell’azienda (o ramo d’azienda) il soggetto cessionario ha veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall’art. 111 cod. proc. civ. , non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 – secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l’adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente – il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell’azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicchè sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso" (Cass. n. 10653/2010).

Priva di qualsiasi rilievo in questo contesto la prospettata contemporaneità tra le vicende successorie intervenute in corso di causa, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti di Capitalia, avente veste di successore universale dell’originaria convenuta.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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