Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 21875 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ratore Generale, Dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, Sezione per i minorenni, ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di M.D., indagato per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 riducendo la pena inflitta con la sentenza emessa il 12 luglio 2007 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

I giudici d’appello hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato in base alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia C.A., uno degli organizzatori del traffico di stupefacenti in (OMISSIS), riscontrate dalle testimonianze di alcuni consumatori di stupefacenti all’epoca dei fatti ( S.M., B.S. e Sa.Ma.), i quali hanno riferito di avere acquistato eroina e cocaina da M..

2. – Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce, da un lato, la mancanza di riscontri in ordine alla responsabilità del M. in ordine al reato contestatogli; dall’altro lato, censura la sentenza per non avere riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto che lo stesso collaboratore di giustizia C. A., principale fonte d’accusa, ha escluso che l’imputato si sia mai occupato del "grosso spaccio", limitandosi a cedere "qualche bustina". 3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – La sentenza ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato in base alle dichiarazioni accusatorie di C. A., puntualmente riscontrate dalle testimonianze di S., B. e Sa., che hanno confermato di avere, in passato, acquistato diverse volte stupefacenti da M..

3.2. – Per quanto riguarda l’altro motivo di ricorso, si osserva che la Corte di Appello ha negato l’applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, giustificando tale scelta con il fatto che l’imputato, "sebbene in posizione defilata di mero spacciatore", ha posto in essere una condotta caratterizzata da indubbia gravità, gestendo lo spaccio di "grandi quantitativi" di sostanza stupefacente ai margini di un pericoloso gruppo criminale.

Si tratta di una valutazione che appare sorretta da una motivazione del tutto logica, che in quanto tale non merita le censure dedotte, con cui il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura dei risultati probatori acquisiti.

4. – Pertanto, all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese, trattandosi di ricorrente minorenne all’epoca dei fatti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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