Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 21874 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa a seguito di giudiziario abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 6 dicembre 2006, ha assolto P.G. dall’episodio di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 3), confermando la sua responsabilità in ordine agli altri due episodi di cui ai capi 1) e 2) e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattro, mesi quattro ed Euro 24.000,00 di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

2. – Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e, con un unico motivo, deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 e il connesso vizio di motivazione, assumendo che le prove a carico del P. sono costituite unicamente dalla dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia M.D., prive di riscontri.

In particolare, quanto all’episodio di spaccio di cui al capo di imputazione n. 1) la prova dell’acquisto della cocaina risulterebbe solo dal memoriale del M.; per quanto concerne l’altro episodio, lo stesso collaboratore riferisce di avere ricevuto dal P. Euro 9.000,00 per l’acquisto di 200 grammi di cocaina e il riscontro sarebbe rappresentato da un vaglia di Euro 400,00, riscontro che il ricorrente ritiene insufficiente.

3. – Il ricorso è fondato.

La sentenza afferma la responsabilità dell’imputato in ordine ai due episodi contestati al capi 1) e 2) facendo riferimento alle indicazioni provenienti da M.D., collaboratore di giustizia.

Dopo avere ritenuto inattendibili le dichiarazioni del collaboratore in ordine all’episodio contestato al capo 3), la Corte d’appello lo ha ritenuto attendibile riguardo agli episodi residui, ma le sue dichiarazioni non sono state adeguatamente riscontrate con altri elementi di prova. Invero, i giudici di secondo grado hanno fatto un fugace riferimento ad un vaglia e ad alcune conversazioni intercettate, ma senza indicare in modo chiaro e specifico il contenuto e il rilievo di tali prove, sicchè appare impossibile verificarne la stessa natura di riscontri idonei a supportare le accuse del collaboratore.

4. – Si rende necessario, pertanto, annullare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio che terrà conto di quanto sopra indicato in ordine alla necessità di verificare l’idoneità degli eventuali riscontri alle accuse del collaboratore di giustizia, M.D., nei confronti dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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