Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-06-2011, n. 22077 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14.7.2010 il Tribunale del Riesame di Palermo confermava l’ordinanza cautelare emessa in data 1.6.2010 dal GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di M.G., accusato di delitti in materia di armi e di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale del Riesame, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in carcere, ritenendo adeguatamente motivato il decreto del Pubblico Ministero con il quale si erano ritenuti inidonei gli impianti di registrazione installati presso la Procura della Repubblica e si era disposto che le operazioni di registrazione avvenissero tramite gli impianti esistenti presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.

Respingeva anche l’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate dal 5.10.2007, in quanto era stata acquisita l’autorizzazione del GIP alla proroga delle intercettazioni, ritenuta assente dalla difesa.

Nel merito, riteneva che gravi indizi di reità a carico di M. G. si desumessero, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni rese dal coindagato V. M., le quali apparivano attendibili in quanto provenienti da soggetto che era addentro al sistema di relazioni nel quale era coinvolto il M..

Procedeva, poi, all’esame delle imputazioni relative alle armi, individuando i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del V., che venivano riassunte, e da conversazioni intercettate, delle quali veniva enucleato il contenuto più significativo.

Seguiva l’esame delle imputazioni relative al traffico di sostanze stupefacenti, individuando le conversazioni intercettate, delle quali venivano riportati interi brani ritenuti significativi, ricostruendo attraverso le stesse le modalità di commissione dei reati in contestazione.

Nell’ultima parte dell’ordinanza si dava conto della sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di M.G..

Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.G. deducendo, come primo motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3 e dell’art. 271 c.p.p., comma 1.

I decreti del P.M. n. 132/07 e n. 177/07 risultavano carenti nella motivazione, nella parte in cui avevano disposto il compimento delle operazioni presso la Casa Circondariale Pagliarelli, essendosi limitati ad indicare una generica inidoneità tecnica che non può in alcun modo rendere legittimo il ricorso ad impianti estranei a quelli della Procura della Repubblica.

Con un secondo motivo ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 267 c.p.p., con riferimento alle intercettazioni del 12 e del 19 ottobre 2007, in quanto negli atti non era stato possibile rinvenire l’autorizzazione alla proroga delle intercettazioni che avrebbe dovuto rilasciare il GIP anche per il periodo compreso tra il 5 e il 22 ottobre 2007.

Con un terzo motivo ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, mancando la presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.

Il quadro indiziario era costituito esclusivamente da intercettazioni di conversazioni avvenute in carcere, dalle quali però non era possibile comprendere quale fosse il significato delle frasi che gli interlocutori si scambiavano e neppure da quale soggetto le frasi provenissero.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè, quanto alle eccezioni in rito, si limita a riproporre le stesse questioni già proposte davanti al Tribunale del riesame, senza prendere in considerazione le motivate risposte contenute nell’ordinanza impugnata, e, quanto al merito, deduce motivi del tutto generici, ancora una volta senza prendere in considerazione il contenuto dell’ordinanza impugnata.

Non risponde al vero che il P.M. ha motivato la necessità di effettuare le operazioni di intercettazione in luogo diverso dalla sala di ascolto della Procura della Repubblica di Agrigento solo sulla base di una generica inidoneità tecnica degli impianti ivi istallati, perchè – come riportato nell’ordinanza impugnata – il P.M. ha fatto invece specifico riferimento a ragioni tecniche e di sicurezza in forza delle quali le operazioni di intercettazione dovevano avvenire necessariamente nella Casa circondariale Pagliarelli di Palermo.

Nel ricorso si afferma che non esiste l’autorizzazione alla proroga delle intercettazioni, con riferimento al periodo dal 5 al 22 ottobre 2007, quando nell’ordinanza impugnata si da atto che negli atti risulta il provvedimento di proroga in questione, emesso in data 5.10.2007, ed anche la relativa richiesta del P.M. in pari data.

Si sostiene nel ricorso che il quadro indiziario si basa solo sulle intercettazioni, il cui contenuto sarebbe incomprensibile, mentre dall’ordinanza impugnata si evince che importanti elementi di accusa sono stati tratti dalle dichiarazioni rese dal coindagato V. M. e, di alcune conversazioni intercettate, è riportato il testo, mettendo in evidenza il significato accusatorio.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al direttore penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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