Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-06-2011, n. 22075 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26.10.2007 il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, applicava nei confronti di M.G. il beneficio della sospensione condizionale della pena su condanna, già passata in giudicato, inflitta al predetto con decreto penale del 17.9.2007, emesso dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, in quanto l’art. 163 c.p. non consentiva nel caso di specie la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che il giudice dell’esecuzione può concedere solo in caso di concorso formale o di continuazione tra una pluralità di condanne, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il potere di concedere la sospensione condizionale della pena spetta al giudice della cognizione e, solo nel caso previsto dall’art. 671 c.p.p., comma 3, anche al giudice dell’esecuzione.

Nel caso di specie, il M. era stato condannato con decreto penale alla pena di Euro 448,00 di multa per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2. Dopo il passaggio in giudicato della condanna, su richiesta del condannato, il giudice, con provvedimento de plano, ha applicato la sospensione condizionale della pena.

Il provvedimento del suddetto giudice è stato adottato in carenza di potere, e quindi deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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