Cass. pen., sez. VI 28-10-2008 (10-10-2008), n. 40283 Estradizione processuale – Convenzione europea di estradizione – Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione in favore dell’Albania nei confronti del cittadino albanese M.D. perchè sottoposto in quello Stato a procedimento penale per i reati di omicidio volontario e porto di armi da guerra, e colpito da mandato di cattura n. (OMISSIS) emesso in data 5 maggio 2006 dal Tribunale di Tirana.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’estradando che deduce, con unico motivo, la violazione di legge (artt. 705 e 706 c.p.p.). Sostiene che, essendo applicabile alla specie la Convenzione europea di estradizione, e non disponendo detta Convenzione diversamente dallo stesso art. 705 c.p.p. sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte non aveva valutato adeguatamente tali indizi a suo carico (cita Cass. sez. 1, n. 4407 del 14 settembre 2005), in quanto la prova dell’omicidio era data dalle sole dichiarazioni testimoniali del fratello della vittima, giacchè tutti gli altri testimoni avevano assistito alla sola fase finale dell’omicidio. Per di più, egli aveva operato in una situazione in cui secondo la normativa italiana sarebbe stata applicabile la norma dell’art. 52 c.p. sulla legittima difesa.
Conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Milano.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
La più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza di questa Corte suprema si è costantemente espressa nel senso che la norma del codice processuale richiamata dal ricorrente deve essere interpretata nel senso che: "Ai fini della pronunzia favorevole all’estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l’estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi". (Sez. 6, Sentenza n. 45253 del 22/11/2005 Cc. – dep. 13/12/2005, Rv. 232633). La mancanza di una positiva disposizione in tal senso nella Convenzione europea di estradizione (cioè sulla necessità di eseguire di volta in volta una valutazione in concreto sui gravi indizi) significa proprio che gli Stati aderenti hanno già operato una scelta sul riconoscimento di affidabilità dei documenti trasmessi per comprovare, secondo lo Stato richiedente, la sussistenza dei gravi indizi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p. tenuto conto dei motivi del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e a versare Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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