Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-06-2011, n. 22049 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24.2.2010 il Tribunale di Pordenone assolveva H.F. dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, commessa in data 9.11.2007, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

A giudizio del Tribunale, dopo la modifica apportata al testo della L. n. 94 del 2009, art. 6, comma 3, il reato de quo – che impone allo straniero di esibire anche il permesso o la carta di soggiorno – può essere commesso solo da uno straniero regolare sul territorio dello Stato, in quanto titolare di permesso o carta di soggiorno.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone, sostenendo che il reato di cui all’art. 6, comma 3, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, può essere commesso dallo straniero irregolare sul territorio dello Stato, dovendosi ritenere ancora sussistente l’obbligo per lo straniero irregolare di ottemperare alla richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di esibizione dei documenti di identificazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, come modificato dalla L. n. 94 del 2009, rende punibile della violazione prevista in detta norma solo lo straniero regolare nel territorio dello Stato, poichè solo allo straniero che ha ottenuto il permesso o la carta di soggiorno può essere imposto di ottemperare all’ordine di esibizione, oltre che di un documento d’identità, anche del documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

Il testo della norma in questione, prima della modifica apportata dalla citata legge prevedeva la sanzione penale per lo straniero che "non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno".

La norma è stata modificata, prevedendo una sanzione aumentata nel massimo edittale per lo straniero che "non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

La congiunzione "e" inserita tra le due categorie di documenti – quelli che consentono l’identificazione e quelli che attestano la regolare presenza nel territorio dello Stato – rende obbligata l’interpretazione che il reato de quo può essere commesso solo dallo straniero in possesso del permesso o della carta di soggiorno, poichè è all’evidenza illogico pretendere che uno straniero, clandestino in Italia, esibisca un documento che per definizione non ha.

Per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 2 il fatto commesso dall’imputato – clandestino in Italia che non ha esibito agli agenti senza giustificato motivo il passaporto o altro documento d’identità – non è più punibile, a seguito della suddetta modifica del testo di legge, e quindi il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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