Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3339 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vocato dello Stato Borgo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Interno impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 234 del 1° marzo 2006 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli eredi del signor M. M., già dipendente del Comune di San Lucido, ha disposto la nomina del commissario ad acta per la corretta determinazione del trattamento retributivo a questi spettante dall’11 dicembre 1975 al 2 ottobre 1987, con la maggiorazione degli accessori come per legge.

Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.

2. All’udienza pubblica del 12 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’appello è fondato.

Con unico motivo di gravame l’appellante Amministrazione fa valere la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, sul rilievo che la Commissione di liquidazione non è organo dello Stato ma invece organo straordinario del Comune, sicchè erroneamente il ricorso di primo grado era stato notificato al Ministero presso la sede dell’avvocatura dello Stato piuttosto che presso il Comune di San Lucido ove la Commissione di liquidazione era insediata.

Il motivo d’appello è meritevole di favorevole esame.

Le Commisisioni straordinarie di liquidazione previste dall’art. 21 DL n. 8 del 1993, convertito nella legge n. 68 del 1993 costituiscono, al pari dei Commissari governativi e prefettizi, organi costituiti ad hoc con compiti di amministrazione straordinaria dell’Ente locale. In particolare, la Commissione è nominata con decreto presidenziale a seguito di deliberazione di dissesto adottata dal Consiglio dell’ente locale e comporta l’affidamento alle sue cure della gestione dei debiti pregressi del Comune fino all’adozione di tutti gli atti funzionali alla estinzione della posizione debitoria dell’ente; in particolare alla Commissione spetta il compito di redigere il piano di estinzione dei debiti che viene approvato con decreto del Ministro dell’interno, dopodiché la Commissione redige il rendiconto di gestione. Il Consiglio comunale, entro il termine di tre mesi dal decreto di nomina della Commissione presenta al Ministero dell’Interno una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la cui approvazione suggella il superamento dello stato di dissesto del Comune ed il suo ritorno alla gestione ordinaria. Ciò precisato, appare evidente che, come dedotto dalla Amministrazione appellante, l’ attività della Commissione, pur se connotata dai caratteri della straordinarietà, mette capo al Comune, cui vengono imputati gli effetti di quella attività (anche sul piano economicofinanziario); ne consegue che il ricorso avverso le determinazioni della Commissione di liquidazione va notificato al Comune interessato e non al Ministero dell’interno.

Per conseguenza, in accoglimento dell’appello, va dichiarato inammissibile (per mancata notifica alla Amministrazione intimata) l’originario ricorso e va per l’effetto annullata la impugnata sentenza.

4. Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n. 5467/06), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado ed annulla la impugnata sentenza.

Spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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