Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-06-2011, n. 21885 Divieto e obbligo di dimora

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altieri P., il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello di F.G. avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Fano, in relazione ai reati continuati di concussione e corruzione in atti giudiziaria (artt. 81, 119, 317, 318 e 319 ter c.p.), contestati in concorso con M.B., segretario della Commissione tributaria di Pesaro, nonchè con giudici dello stesso organismo ed altri professionisti, che esercitavano dinanzi alla giustizia tributaria a Pesaro, per avere richiesto e ottenuto somme di danaro al fine di favorire l’esito di ricorsi pendenti dinanzi alla predetta commissione.

Il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. e relativo vizio di motivazione.

Il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale ha correttamente fatto delle regole e dei principi stabiliti in materia di tema di misure cautelari, posti dagli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., fornendo esauriente e plausibile motivazione della persistenza di esigenze cautelari, sia pure attenuate, connesse al mantenimento della genuinità della prova (messa a repentaglio da specifica e indicata condotta dell’indagato, commessa addirittura mentre era ristretto in custodia carceraria) ed alla prevenzione di analoghe condotte illecite, non fugate dalle dichiarazioni parzialmente confessioni rese dal F..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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