Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-06-2011, n. 21872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el ricorso.
Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione contro la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Napoli ha assolto, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, D.C., a cui era stato addebitato di avere violato l’art. 334 cod. pen. per avere circolato con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua custodia.

Il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 334 c.p., sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato.

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente illecito amministrativo previsto dallo stesso art., comma 4, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Cass. Sez. U, n. 1963/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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