T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-06-2011, n. 5032 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la data del 2 dicembre 1997 è quella in cui sarebbe diventato esecutivo il decreto ministeriale 18 giugno 1997, con il quale era stata comminata sanzione per le stesse circostanze, ma in misura superiore a quella inflitta con il provvedimento oggi all’esame del Giudice;

Vista la sentenza 2.3.2006 n. 1627, con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso dei sig.ri B. e F. avverso il D.M. 18.6.1997, che ha annullato previo riscontro di vizi inerenti l’erroneo computo della superficie immobiliare sanata e, di conseguenza, del calcolo della sanzione pecuniaria;

Rilevato che interessi e rivalutazione monetaria costituiscono accessori di credito necessariamente correlati a morosità colpevole nel ritardo del pagamento del credito principale;

Considerato che ai ricorrenti non può essere riconosciuta morosità, giacché il computo della sanzione inflitta nel 1997, con provvedimento poi annullato dal T.A.R., era erroneo e determinato da fatto imputabile all’Amministrazione, la quale soltanto nel 2010 ha deliberato la revisione del calcolo alla stregua della statuizione del Giudice del 2006;

Ritenuto, pertanto di accogliere il ricorso;

Ritenuti sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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