Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20168 Risarcimento dei danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con domanda di arbitrato del 27 giugno 2003, la s.p.a.

S.A.E.E.T. – che agiva quale società mandataria dell’Associazione temporanea di imprese, costituita tra essa stessa e la s.r.l. Poli Gaspero, la s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. e la s.r.l. Edilcolor – convenne la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze esponendo che: a) in data 25 gennaio 2000, aveva concluso con la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di opere nel blocco operatorio dell’Ospedale Nuovo (OMISSIS); b) i lavori erano stati consegnati in data 22 marzo 2000; c) il contratto prevedeva il termine di ventinove mesi dalla consegna per l’ultimazione dei lavori; d) l’esecuzione di tali lavori era stata distinta in quattro fasi, con intervalli di sessanta giorni tra ciascuna di esse; e) la fase "A" era stata ultimata in data 3 agosto 2001; f) in data 5 agosto 2001, la direzione aveva sospeso i lavori, con la motivazione che a tutt’oggi non sono state ancora espletate le procedure di collaudo tecnico funzionale per cui non è possibile proseguire i lavori nel rispetto della tempistica prevista e che i lavori da eseguire, a partire dalla fase "B", sono inseriti nel progetto generale di ristrutturazione ed ampliamento del presidio, la cui variante è oggetto di nuovo parere da parte della Conferenza dei Servizi, a tutt’oggi non ancora acquisito; g) in data 20 novembre 2001, l’appaltatrice aveva sottoscritto atto di sottomissione, con il quale si dava atto della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli in origine contrattualmente previsti, con maggiori prezzi e con ulteriori tempi necessari per l’esecuzione; h) la stessa appaltatrice aveva contestato la legittimità della predetta sospensione dei lavori, iscrivendo sei riserve nel registro di contabilità, in data 19 luglio 2002; i) perdurando la sospensione dei lavori, l’appaltatrice, in data 7 marzo 2003, aveva notificato all’Azienda sanitaria, atto di risoluzione del contratto di appalto.

Tanto esposto, la s.p.a. S.A.E.E.T., nella predetta qualità, chiese la condanna della Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze al pagamento delle somme spettanti alle imprese associate a titolo di corrispettivi e di risarcimento dei danni.

In contraddittorio con la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze – la quale chiese la reiezione delle domande -, il Collegio arbitrale, con lodo del 4-11 aprile 2005 – dopo aver affermato che: la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2; le riserve iscritte dalla appaltatrice dovevano considerarsi tempestive; il comportamento della committente, la quale non era stata ancora in grado di fornire la annunciata "variante" progettuale nel marzo 2003, costituiva inadempimento del contratto – condannò la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze al risarcimento dei danni per l’illegittima sospensione dei lavori e per la risoluzione del contratto, liquidandoli, rispettivamente, in Euro 137.596,00 ed in Euro 248.918,00. 2. – Con citazione del 12 dicembre 2005, la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze impugnò per nullità il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, chiedendo che, in fase rescissoria, fossero respinte tutte le domande proposte dall’Associazione temporanea di imprese in sede arbitrale.

Si costituirono con unico atto le Società S.A.E.E.T., Edilcolor e Poli Gaspero, le quali chiesero il rigetto dell’impugnazione e, nell’eventuale fase rescissoria, la reiezione delle domande proposte dalla Azienda sanitaria, proponendo in subordine impugnazione incidentale per l’accoglimento delle domande disattese dagli arbitri;

eccepirono altresì l’inammissibilità delle nuove domande formulate dal Commissario liquidatore del Concordato preventivo della s.a.s.

Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. Quest’ultimo, costituitosi a sua volta con autonomo atto, nel resistere all’impugnazione principale della Società S.A.E.E.T. e nell’aderire alla impugnazione incidentale dalla stessa proposta, chiese che fosse accertato che la Società S.A.E.E.T. non era più mandataria della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. e, quindi, della relativa procedura di concordato preventivo; chiese altresì che le somme spettanti alla Società Aerotecnica fossero a questa versate direttamente dalla Azienda sanitaria.

La Corte adita, con la sentenza n. 485/07 del 20 marzo 2007, respinse l’impugnazione della Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze.

Per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte fiorentina:

A) quanto alla questione della legitimatio ad processum della s.a.s.

Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. in concordato preventivo – premesso che tale questione era insorta in quanto, a seguito della ammissione della Società Aerotecnica al concordato preventivo, la Società S.A.E.E.T., con lettera del 18 febbraio 2004, aveva espulso dall’Associazione temporanea di imprese la Società Aerotecnica Nocchi, la quale ne aveva preso atto con lettera del Commissario liquidatore del 6 settembre 2004, e che la stessa questione consisteva nello stabilire se, a seguito di tali circostanze la Società Aerotecnica in concordato preventivo avesse riacquistato una legittimazione autonoma rispetto alla rappresentanza della s.p.a.

S.A.E.E.T. – ha affermato: in primo luogo, che il D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 18 prevede soltanto la possibilità che l’impresa ammessa al concordato preventivo sia esclusa dalle gare d’appalto, con la conseguenza che la l’intervenuta espulsione della Società Aerotecnica ad opera della s.p.a. S.A.E.E.T., non già nella fase di affidamento dei lavori ma nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, non è riconducibile a detta disposizione; in secondo luogo, che la fattispecie in esame caratterizzata dalla predetta lettera di espulsione della s.p.a. S.A.E.E.T. in data 18 febbraio 2004 e dalla corrispondente presa d’atto della Società Aerotecnica, la quale aveva ribadito i propri diritti ai risultati economici della comune iniziativa – è qualificabile come estinzione del mandato per rinunzia del mandatario accettata dal mandante, con la conseguenza che la Società Aerotecnica in concordato preventivo è processualmente legittimata a partecipare al giudizio;

B) quanto alla questione della legittimità della disposta sospensione dei lavori, ha condiviso il giudizio arbitrale – secondo cui la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, – ed ha al riguardo affermato che: 1) Il provvedimento di sospensione, per come è stato motivato e per come gli arbitri hanno correttamente riportato nella loro decisione, appariva perfettamente legittimo. La necessità di procedere a verifica, attraverso il collaudo, delle opere eseguite, l’ulteriore necessità di adeguare il progetto iniziale alle mutate esigenze e dunque l’inevitabile attesa che il parere sul progetto di variante venisse fornito dalla Conferenza dei servizi (qui si nota che la terminologia utilizzata dall’Amministrazione era idonea a far credere che quel parere fosse in fieri), la proposta di realizzare lavori aggiuntivi rispetto a quelli già pattuiti (proposta concretizzatasi con la sottoposizione delle appaltatrici, per la sottoscrizione concretamente avvenuta il 20 novembre 2001, di un atto di sottomissione) costituiscono altrettante circostanze idonee ad indurre un contraente in buona fede e che doverosamente confidasse nella correttezza della controparte, ente pubblico, a ritenere che la sospensione sarebbe stata contenuta entro il termine semestrale previsto da quella norma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 che il provvedimento aveva richiamato.

Corretta si palesa dunque quella valutazione che … viene offerta con il lodo del comportamento della committente; 2) nella specie, non è applicabile il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, – che disciplina l’ipotesi di sospensione legittima -, in quanto Qui si è … al di fuori di quell’ipotesi di sospensione legittima che è disciplinata dall’art. 30 … ed il risarcimento del danno è stato collegato dagli arbitri alla risoluzione e determinato, esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza del semestre di sospensione legittima, secondo gli ordinar criteri risarcitori.

3. – Avverso tale sentenza la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.

Resistono, con distinti controricorsi, la s.p.a. S.A.E.E.T., la s.r.l. Edilcolor e la s.r.l. Poli Gaspero – le quali hanno depositato anche memoria -, nonchè la s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. in concordato preventivo, che ha parimenti depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1362 c.c. con riferimento al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 e all’art. 36 del capitolato speciale di appalto – Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B) anche sotto il profilo della sua motivazione, e sostiene che – anche a voler condividere l’affermazione secondo cui, nella specie, si verte in una ipotesi di sospensione che, inizialmente legittima, è divenuta illegittima per inutile decorso del termine semestrale -, tuttavia, in tale fattispecie, la norma applicabile è il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, con la conseguenza che, avendo la Società S.A.E.E.T. optato per lo scioglimento del contratto e non essendosi a ciò opposta l’Azienda sanitaria, alla stessa Società S.A.E.E.T. non competerebbe alcuna indennità in forza di detta disposizione.

Con il secondo motivo (con cui deduce: Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23 – oggi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 31, comma 16.

Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A) anche sotto il profilo della sua motivazione, e sostiene che i Giudici a quibus, nel riconoscere la legitimatio ad processum alla Società Aerotecnica in concordato preventivo, ha totalmente omesso di considerare il disposto del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23 il quale, nel caso di associazioni temporanee di imprese, che siano parti di un contratto di appalto di opera pubblica, attribuisce all’impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante.

2. – Deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso, concernente la questione della legitimatio ad processum della Società Aerotecnica Nocchi in concordato preventivo.

Il motivo è inammissibile, per omessa censura della ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di Firenze – sulla premessa che detta questione era insorta in quanto, a seguito della ammissione della Società Aerotecnica al concordato preventivo, la Società S.A.E.E.T., con lettera del 18 febbraio 2004, aveva espulso dall’Associazione temporanea di imprese la Società Aerotecnica Nocchi, la quale ne aveva preso atto con lettera del Commissario liquidatore del 6 settembre 2004, e che la questione consisteva nello stabilire se, a seguito di tali circostanze la Società Aerotecnica in concordato preventivo avesse riacquistato una legittimazione autonoma rispetto alla rappresentanza della s. P. a. S.A.E.E.T., quale mandataria della Associazione temporanea di imprese comprensiva anche della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. ha affermato che la fattispecie in esame, caratterizzata appunto dalla predetta lettera di espulsione della s.p.a. S.A.E.E.T. in data 18 febbraio 2004 e dalla corrispondente presa d’atto della Società Aerotecnica, la quale aveva ribadito i propri diritti ai risultati economici della comune iniziativa, è qualificabile come estinzione del mandato per rinunzia del mandatario accettata dal mandante, con la conseguenza che la Società Aerotecnica in concordato preventivo è processualmente legittimata a partecipare al giudizio.

Di censure specifiche a tale ratio decidendi, fondata sull’applicazione del combinato disposto dell’art. 1722 c.c., n. 3, e dell’art. 1727 cod. civ., non v’è traccia nel motivo in esame: con esso, infatti, la ricorrente si limita a denunciare la violazione del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 9, che attribuisce al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti, ma non deduce alcuna critica in ordine alla fattispecie individuata dai Giudici a quibus e posta a fondamento di detta ratio decidendi (espulsione dall’Associazione temporanea di imprese della Società Aerotecnica e presa d’atto di quest’ultima), e neppure critica specificamente la qualificazione di tale fattispecie come rinuncia del mandatario accettata dal mandante e la conseguente applicazione delle menzionate norme codicistiche.

3. – Il primo motivo del ricorso è infondato.

Trattandosi di ricorso per cassazione avverso una pronuncia che ha definito l’impugnazione di un lodo arbitrale, è utile premettere: in primo luogo, che, mediante l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri per stessa volontà delle parti (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4078 del 2003, 4397 e 23597 del 2006); in secondo luogo, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, con la conseguenza che l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2201 e 13511 del 2007); infine, che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6028 e 10209 del 2007, 21035 del 2009).

Nella specie, la Corte fiorentina ha condiviso il giudizio arbitrale – secondo cui la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, – ed ha al riguardo rammentato quanto accertato dagli arbitri, cioè che la sospensione dei lavori, disposta in data 5 ottobre 2001 dalla committente, era stata da questa motivata con la dichiarata necessità di espletare la procedura di collaudo dei lavori di cui alla fase "A" e di acquisire un nuovo parere da parte della Conferenza dei Servizi per i lavori da eseguire a partire dalla fase "B" in quanto inseriti nel progetto generale di ristrutturazione e di ampliamento del presidio ospedaliero, oggetto di variante, parere non ancora acquisito alla data della notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio. La Corte ha, perciò, concluso:

Qui si è … al di fuori di quell’ipotesi di sospensione legittima che è disciplinata dall’art. 30 … ed il risarcimento del danno è stato collegato dagli arbitri alla risoluzione e determinato, esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza del semestre di sospensione legittima, secondo gli ordinari criteri risarcitori.

Orbene, tale decisione è perfettamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di appalto di opere pubbliche, l’opzione data all’appaltatore dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l’Amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono esclusivamente all’ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel comma 1 della norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d’arte) e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, mentre tale disciplina non riguarda il caso – quale quello di specie – di protrazione illegittima della sospensione, in quanto dovuta a fatto imputabile all’amministrazione committente, in tal caso tornando applicabile la normativa codicistica sull’inadempimento delle obbligazioni, da cui deriva il diritto dell’appaltatore ad una congrua proroga del termine per l’ultimazione dell’opera ed al rimborso delle maggiori spese, nonchè i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14574 del 2010 e 13643 del 2004).

La s.p.a. S.A.E.E.T., nella specie, ha fatto ricorso proprio a questo rimedio di carattere generale, di cui il lodo ha riconosciuto il legittimo esercizio a fronte della sopravvenuta illegittimità della sospensione disposta dalla ricorrente.

4. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore del Concordato preventivo della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C, ed in Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della s.p.a. S.A.E.E.T., della s.r.l. Edilcolor e della s.r.i.

Poli Gaspero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *