Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-06-2011, n. 21871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

etto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza datata 31.5.2004, con cui il locale Tribunale aveva condannato C.N. per i delitti di calunnia e di falsa testimonianza commessi il 19 settembre 1996 e il 3 maggio 2001.

La Corte ha ritenuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riducendo la pena a due anni e due mesi di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei delitti ascritti nell’accusa di falso ideologico, rivolta dall’imputato nel corso di un’udienza dibattimentale a due magistrati della Procura della Repubblica (di Foggia e di Bari) e a un colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso la DIA di Bari, a cui il C. aveva addebitato di avere verbalizzato dichiarazioni accusatorie nei confronti di M.G., da lui mai formulate e comunque negate nel contenuto.

Successivamente l’imputato, dinanzi ad altro Pubblico Ministero, riferì di avere ritrattato le prime dichiarazioni per paura e ne confermò i contenuti.

3. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione, per non avere i giudici ritenuto l’assurdità e l’inverosimiglianza delle denuncia contro gli inquirenti (e della falsa testimonianza ad esse connessa) e la sussistenza di reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Motivi della decisione

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del delitto di calunnia, reato di pericolo, basta che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicchè soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perchè in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. Sez. 6, n. 32325/2010, Grazioso; n. 26177/2009, Vassura).

3. Correttamente i giudici di merito hanno escluso che nella situazione esaminata ricorresse l’assurdità dell’accusa ed hanno, invece, ritenuto che le dichiarazioni dell’imputato erano astrattamente idonee a determinare investigazioni ed indagini volte alla ricerca della verità. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è stato evidenziata la piena consapevolezza da parte del C. dell’innocenza degli incolpati e ritenuta del tutto irrilevante il movente che aveva spinto l’imputato alla falsa accusa nei confronti dei verbalizzati ed alla ritrattazione della dichiarazioni in precedenza rese.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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