T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-06-2011, n. 5031 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.I. s.r.l. ha acquistato, nell’ambito di una procedura di esecuzione coattiva, la proprietà di un complesso immobiliare in Roma, via Prenestina n. 911, con destinazione industriale.

Il 13.7.2006 ha presentato all’Ufficio Condono Edilizio (U.C.E.) del Comune di Roma istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 40 della legge 28.2.1985 n. 47, per il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, da industriale a commerciale. Il 23.6.2009 V.A. s.r.l., collegata a V.I., ha presentato al Dipartimento VIII del Comune di Roma domanda per essere autorizzata ad aprire negli immobili stessi una media struttura di vendita di automobili.

Il 19.5.2010 l’U.C.E. ha respinto l’istanza di sanatoria e al provvedimento negativo ha fatto seguito la reiezione della domanda di autorizzazione commerciale, con determinazione dirigenziale del 16.9.2010.

Le società impugnano i provvedimenti innanzi a questo Tribunale.

Deducono violazione di legge, vizi di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha controdedotto alle censure, argomentando l’assenza di prove adeguate a supporto della modifica della destinazione dell’uso per gli immobili delle ricorrenti.

Le società ricorrenti hanno prodotto memorie di replica.

La causa è passata in decisione all’udienza del 19 maggio 2011.
Motivi della decisione

La società V.I. ha corredato la domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso da due perizie giurate, con allegate fatture di vendita e documentazione contabile relativa alle imposte sugli acquisti, corrisposte dal 1972 nella misura prevista per il commercio. Ulteriore documentazione prodotta è relativa ai consumi energetici, ai bilanci, al mancato riscontro di personale operaio, ai verbali di assemblea.

L’Amministrazione non ha valutato affatto detta produzione documentale; ma per motivare il rigetto della domanda di sanatoria ha soltanto richiamato le dichiarazioni del consulente tecnico del giudice dell’esecuzione, le quali si limitano a riscontrare la destinazione industriale dell’immobile, secondo i dati catastali all’epoca della vendita.

È, perciò, evidente il difetto nell’istruttoria della pratica, laddove l’U.C.E. non ha nemmeno preso in considerazione gli elementi addotti dalla richiedente, dando invece risalto a dati insufficienti. Occorre, pertanto, un riesame della domanda di sanatoria condotto alla stregua di un confronto motivato tra le argomentazioni, anche documentali, della società interessata e le ulteriori circostanze a conoscenza dell’Amministrazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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