Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (07-10-2008), n. 40100 Certificato dei carichi pendenti rilasciato a richiesta dell’interessato – Riferimento, in esso, al procedimento in cui sia intervenuta la condanna con il beneficio della non menzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 dicembre 2007 il giudice monocratico del Tribunale di Roma, investito dalla richiesta dell’imputato R. D. di ordinare la eliminazione dal certificato dei carichi pendenti richiesto dall’interessato della iscrizione della sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di giudizio abbreviato, con cui era stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei certificati rilasciati a richiesta dei privati, ha dichiarato la illegittimità del certificato rilasciato a richiesta del R. in data 16.7.2007, poichè conteneva la iscrizione del carico pendente dopo che l’imputato aveva ottenuto il beneficio della non menzione, sia pure con sentenza non ancora in giudicato, in contrasto con il divieto previsto dal D.P.R. n. 313 del 2002, art. 27, mentre invece ha ritenuto di non potere ordinare alla autorità amministrativa la cancellazione della iscrizione stante il principio generale posto dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E ma ha disposto nel contempo la trasmissione della ordinanza all’ufficio locale del casellario giudiziale affinchè provvedesse ad adottare gli accorgimenti tecnici necessari per l’aggiornamento delle iscrizioni.
Il provvedimento ha rilevato che in realtà dal certificato non risultava la indicazione della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato a carico del R., bensì soltanto il carico iniziale con cui aveva assunto la qualità di imputato a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, ma che tale iscrizione non doveva risultare poichè, una volta che era intervenuta la sentenza, stante il carattere dinamico delle iscrizioni dei carichi pendenti, questo doveva essere aggiornato onde evitare che l’imputato avesse un trattamento deteriore rispetto al condannato in via definitiva, per il quale la iscrizione di condanna, se aveva ottenuto il beneficio della non menzione, non doveva risultare dal certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Roma deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40, comma 1, nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, poichè tale provvedimento – dopo avere correttamente rilevato che la iscrizione del carico pendente non doveva essere contenuta nel certificato rilasciato al R. successivamente alla sentenza, sia pure non ancora definitiva, che aveva concesso la non menzione della condanna – aveva omesso di ordinare la eliminazione, nonostante la presenza di una disposizione (D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40, comma 1) che lo imponeva ed aveva poi contraddittoriamente ordinato all’ufficio del casellario giudiziale, addirittura in via generale, di osservarla, così esercitando un potere che apparteneva al Ministero della Giustizia ed in via transitoria, fino alla entrata a regime del nuovo sistema informatico del casellario, alle Procure della Repubblica.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo che la declaratoria di illegittimità del certificato fosse sufficiente a soddisfare l’interesse della parte e che nel contempo la trasmissione degli atti, da parte del Tribunale di Roma, alla locale Procura della Repubblica avesse un carattere meramente sollecitatorio e non invece carattere di imposizione con obbligo di osservarla e di darvi esecuzione.
La difesa del R. ha presentato una memoria difensiva aderendo alla richiesta della Procura della Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è in discussione la interpretazione del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 27 per cui le iscrizioni nel certificato del casellario dei carichi pendenti devono "seguire" la evoluzione del procedimento penale, partendo dal primo provvedimento che fa assumere all’indagato la qualità di imputato (D.P.R. n. 313 del 2002, art. 6, lett. a), proseguendo con ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi (art. 6, lett. b), per finire con la sentenza definitiva, che, facendo cessare la qualità di imputato, determina la eliminazione della iscrizione del carico pendente (art. 8, lett. b) e, qualora fosse del tipo di quelle iscrivibili, approderebbe al casellario giudiziale. Il che comporta che, qualora la evoluzione del processo sia favorevole all’imputato, anche soltanto nel senso che, pur condannato nelle fasi di merito, abbia peraltro ottenuto il beneficio della non menzione, la iscrizione del carico pendente deve essere immediatamente cancellata, non potendo l’imputato avere un trattamento deteriore rispetto al condannato per il quale quel carico non risulterà dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato. Ed in tale ambito spetta all’ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia adottare, con decreto dirigenziale, i provvedimenti di carattere generale necessari per il funzionamento del sistema (artt. 41, 42 e 46).
Partendo da tale esatta premessa, il provvedimento impugnato ha peraltro ritenuto che non fosse consentito alla autorità giudiziaria ordinaria, nell’ambito della ripartizione delle giurisdizioni come disciplinata dalla L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, ordinare all’ufficio locale del casellario la cancellazione della iscrizione a carico del R., pur se illegittima, trattandosi di un facere infungibile ed in assenza di una espressa disposizione di legge che attribuisse un tale ordine alla autorità giudiziaria ordinaria;
rilevando pure che comunque l’interesse dell’imputato sarebbe stato soddisfatto anche soltanto attraverso la declaratoria di illegittimità poichè nessuno avrebbe potuto tenere conto della iscrizione dichiarata illegittima.
Il provvedimento impugnato richiama in proposito il precedente di questa Corte n. 38033 del 2004, rv. 229739, imputato D.R., di cui fa applicazione, in virtù del quale la decisione delle questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale, attribuita al tribunale dal D.P.R. più volte citato, art. 40, non conterrebbe anche il potere di dare disposizioni all’ufficio del casellario e tale potere non sarebbe neppure imposto dalla necessità di rendere effettiva la soluzione delle questioni proposte poichè dei certificati illegittimi non potrà essere fatto alcun uso.
Tale interpretazione del citato art. 40 – fra l’altro contraddetta da un costante recente indirizzo giurisprudenziale che, sia pure implicitamente, ha riconosciuto il potere del giudice di disporre la iscrizione o la cancellazione di iscrizioni nei certificati del casellario, v. per tutte, Cass. n. 29897 del 2006, rv. 235145 in materia di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento – non è però condivisibile poichè tale disposizione attribuisce al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui si riferisce la iscrizione o il certificato il potere di decidere su tutte le iscrizioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, il che significa il potere di adottare i provvedimenti direttamente iscrivibili o certificabili, restando altrimenti privo di significato un tale potere che, se limitato all’accertamento della legittimità o meno della iscrizione, richiederebbe successivi passaggi che renderebbero incongrue ed inefficaci le "Garanzie giurisdizionali" riconosciute dal titolo ottavo del D.P.R. n. 313 del 2002.
Anche il sistema del codice di procedura penale previgente (art. 610 c.p.p.) attribuiva un tale potere all’autorità giudiziaria ordinaria (giudice dell’esecuzione penale), in sede di opposizione alla decisione del Procuratore della Repubblica che provvedeva in prima battuta ad ordinare le rettificazione delle iscrizioni e dei certificati del casellario giudiziale ad istanza dell’interessato, analogamente a quanto previsto per i provvedimenti di cumulo e per le altre competenze in materia di esecuzione spettanti al Procuratore della Repubblica, contro le cui decisioni è ammesso incidente di esecuzione.
Pure in altre materie, concernenti le iscrizioni in pubblici registri di dati particolarmente sensibili, al pari di quelli relativi all’anagrafe penale, è attribuito analogo potere alla autorità giudiziaria ordinaria, con formule legislative del tutto assimilabili a quelle previste dall’art. 40 citato; si pensi alle iscrizioni ed alle rettifiche degli atti dello stato civile (art. 453 c.c. e D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e ss.), a quelle nei pubblici registri immobiliari (art. 2884 c.c.), nel registro delle imprese (art. 2192 c.c.) o in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152) che sono disposti dalla autorità giudiziaria ordinaria con sentenza o altro provvedimento cui deve seguire la iscrizione, la rettifica o la eliminazione della iscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto il relativo ordine.
E’ infatti solo la iscrizione, la rettifica o la cancellazione che assicura la soddisfazione dell’interesse della parte, in quanto la mera pronuncia di illegittimità richiederebbe un successivo intervento del pubblico ufficiale che, pur se obbligato, potrebbe non avere corso, esponendo l’interessato alla necessità di esperire altri rimedi indiretti, incompatibili con la tutela di un preciso diritto soggettivo, quale è certamente l’interesse dell’imputato o del condannato ad ottenere un certificato delle iscrizioni penali conforme alla legge.
Un tale potere non si pone comunque in contrasto con la L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E poichè si tratta di atti vincolati potenzialmente lesivi di posizioni di diritto soggettivo per cui sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario (v.
Cass. Sez. Un. N. 16411 del 2007, rv. 598759 Cass. sez. 1 n. 209 del 2005, rv. 579508), nel cui ambito il giudice può disporre la immediata iscrizione o la cancellazione di iscrizioni in pubblici registri.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero si deve pertanto disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha disposto la cancellazione del carico pendente relativo al R., che può essere disposto in questa sede, non apparendo necessario il rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 620 c.p.p., lett. l)).
Non si deve invece disporre l’annullamento della parte del provvedimento impugnato con cui è stata trasmessa copia della ordinanza all’ufficio locale del casellario giudiziale di Roma "affinchè provveda agli opportuni accorgimenti tecnici …." poichè si tratta di un mero invito di carattere sollecitatorio, che, per quanto inappropriato, non ha integrato un ordine e tanto meno l’esercizio di potestà regolamentari appartenenti ad altri poteri dello stato.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nella parte in cui non ha disposto la cancellazione del carico pendente, che ordina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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