Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 01-06-2011, n. 21850 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ilità del ricorso per rinuncia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’11 giugno 2010 il Tribunale di Milano ha, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 4 maggio 2010 con il quale veniva disposto – nell’ambito del procedimento penale a carico – tra gli altri – di V.R. E. n.q. di amministratore dell’impresa individuale V. R.E., indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) il sequestro preventivo dell’autocarro IVECO Magirus tg. (OMISSIS) di sua proprietà ricorrendo le condizioni di legge (fumus commissi delicti e periculum in mora).

Avverso la detta sentenza V.R.E. ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore fiduciario, denunciando violazione della legge penale ( art. 43 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)), in quanto prima facie era da escludersi ogni profilo di colpa in capo al ricorrente, avendo egli agito in base al principio dell’affidamento, applicabile alla figura del reato colposo quale doveva definirsi quello contestato.

Deduce, anche, vizio di motivazione per avere il Tribunale in modo apodittico affermato che l’indagato doveva considerarsi inserito nello specifico settore del trasporto e smaltimento dei rifiuti asseritamente svolto con modalità anomale quanto rischiose in quanto il trasporto sarebbe stato effettuato con mezzi della ditta individuale V.R.E. e non con quelli della società VALLELONGA s.r.l..

Con successiva nota pervenuta a questa Corte in data 20 dicembre 2010, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto, essendo stato nelle more dichiarato estinto il reato per intervenuta oblazione.

Alla luce delle superiori emergenze il ricorso va dichiarato inammissibile: le ragioni addotte a giustificazione della rinuncia (intervenuta estinzione del reato per oblazione) consentono di non provvedere sulla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende che sarebbe dovuta conseguire alla declaratoria di inammissibilità, ferma restando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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