Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (03-10-2008), n. 40098 Ricorso per cassazione contenente affermazioni calunniose – Giudice competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 23/3/06 il Gup del Tribunale di Perugia dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di calunnia e diffamazione aggravata imputati a D.B.G., parte lesa il magistrato G.A..
I reati erano stati ravvisati nel ricorso per cassazione interposto dal D.B. avverso la sentenza 3/6/03 della Corte di Appello di Perugia che lo condannava per calunnia nei confronti di G. A., fratello del nominato A. e magistrato anch’egli.
Poichè l’atto (contenente gravi affermazioni riguardanti G. A., componente del CSM) era stato materialmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pesaro, il Gup di Perugia ravvisava in (OMISSIS) il locus commissi delicti.
Con ordinanza 7/5/08 il Tribunale monocratico di Pesaro, ricordato che precedente eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Pm era stata rigettata dal Gup del detto Tribunale il 27/11/07 in sede di udienza preliminare, sollevava conflitto di competenza ravvisando quella del Tribunale di Perugia e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto.
All’udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia.
La competenza è del Tribunale di Perugia. E’ giurisprudenza pacifica che la calunnia sia un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la prima comunicazione (pervenuta) all’autorità giudiziaria (o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne come quella di polizia giudiziaria) della falsa incolpazione della persona innocente: da tale momento, infatti, si verifica la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio a un procedimento penale e con ciò si determini un pericolo di danno per il normale funzionamento della giustizia (v., anche in caso di comunicazione ad autorità giudiziaria incompetente, Cass., 1^, c.c. 6/4/66, dep. 16/6/66, n. 389, Brusamonti). Ne consegue l’irrilevanza a tal fine che l’atto di contenuto calunnioso (e, nel caso, anche diffamatorio) sia depositato per l’inoltro in luogo diverso, per la possibilità prevista dall’art. 582 c.p.p., comma 2.
Gli argomenti in tal senso del giudice di Perugia non colgono nel segno, facendo leva su funzioni (certificative e di controllo) proprie del cancelliere che si riceve l’atto di impugnazione ma estranee al suo dovere primario di trasmettere l’atto medesimo all’ufficio giudiziario in indirizzo.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Perugia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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