T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-06-2011, n. 5028 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Che la Sig.ra M. ha partecipato al corsoconcorso per titoli ed esami, pubblicato in data 24.02.2006/25.03.2006, volto al conferimento di n. 150 posti di educatore di asilo nido del Comune di Roma, ottenendo, nella prova orale, la votazione di 5,00 punti (inferiore al minimo fissato in 7,00), risultando, pertanto esclusa dalla graduatoria finale;

2. Che con ricorso notificato al Comune di Roma in data 20.04.2006, l’interessata ha quindi chiesto l’annullamento della graduatoria relativa al medesimo corsoconcorso, deducendone l’illegittimità per:

– violazione del D. Lgs. n. 29/1993e s.m.i., delle leggi nn. 59/1997 e 127/1997 e dell’art. 97 Cost. e possibile errore nell’attribuzione del punteggio, sotto il duplice profilo dell’evidente anomalia del punteggio troppo basso conseguito e dell’indebito pregiudizio per la professionalità e la posizione lavorativa pur precaria già conseguiti;

– eccesso di potere per illogicità a contraddittorietà con atti precedenti della stessa P.A. e rispetto alle finalità perseguite, nascendo il concorso da intese sindacali volte a premiare le professionalità già maturate su luogo di lavoro, che avevano già motivato l’utile inserimento dell’interessata nelle graduatorie previste per l’assegnazione delle supplenza;

3. Che per il Comune, costituito in giudizio, il ricorso è inammissibile e comunque improcedibile, per la mancata estensione del contraddittorio ai contro interessati, oltre che infondato;

4. Che, a giudizio del Collegio, il ricorso non può essere accolto, in quanto l’interessata non contesta le specifiche modalità di svolgimento della procedura, e neppure impugna il bando di concorso che prevedeva tali modalità, e si limita invece a contestare il proprio mancato utile inserimento nella graduatoria di un concorso volto a selezionare le pregresse professionalità utilizzate dall’Amministrazione sulla base delle specifiche competenze afferenti all’attività svolta;

5. Che l’interessata, infatti, non allega alcuno specifico vizio della procedura, limitandosi ad argomentare la intrinseca contraddittorietà di una selezione comparativa, per la stabilizzazione dei pregressi rapporti lavorativi, con la salvaguardia del patrimonio professionale maturato con il reiterato svolgimento di rapporti contrattuali a termine con l’Amministrazione;

6. Che, al contrario, il concorso seleziona le competenze professionali dei concorrenti, ai fini del consolidamento del rapporto lavorativo nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e ferma restando la prosecuzione della collaborazione temporanea di tutti i concorrenti per le supplenze e gli incarichi inferiori a cinque mesi, proprio al fine di assicurare quell’efficienza ed imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, quelle finalità sociali educative e di accudimento dell’infanzia e quella parità di trattamento nel riconoscimento delle professionalità maturate, che la ricorrente ritiene violate e che, invece, a giudizio del Collegio, non possono in alcun modo prescindere dal riconoscimento del merito professionale, valutando le competenze di ciascuno, secondo l’insegnamento dell’art. 97 della Costituzione, in modo competitivo mediante pubblico concorso;

7. Che le singole censure di violazione di legge ed eccesso di potere non risultano quindi fondate, non avendo l’Amministrazione Comunale fatto altro che ottemperare a quanto previsto dal Bando della procedura concorsuale, che, all’art. 6, prescrive che "la Commissione, al termine del colloquio forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nel colloquio", e risultando dal verbale relativo al primo incontro della Commissione esaminatrice, che "il punteggio valutativo attribuito a ciascun candidato sarà espressione di un giudizio globale che terrà conto della conoscenza dell’argomento, della capacità espositiva nonché della capacità di operare collegamenti nell’ambito delle tematiche proposte";

Che sussistono infine giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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