Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 01-06-2011, n. 21841 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 31 maggio 2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Augusta – in data 20 ottobre 2009 con la quale E.A. e P.C., imputati dei reati di violazione della legge urbanistica (fatto commesso in data (OMISSIS)), erano stati ritenuti colpevoli del detto reato e condannati, ciascuno, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 14.000 di ammenda.

Con la detta sentenza la Corte Territoriale aveva disatteso l’unico motivo di appello riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate per il modestissimo precedente penale, per il corretto contegno processuale e per l’estrema modestia dell’abuso, rilevando che la pena era stata ancorata a limiti minimi e che il precedente penale (comune ai due imputati) fosse ostativo.

Ricorrono i due prevenuti, censurando la sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed invocando, anche, la prescrizione maturata – a dire degli imputati – già prima della sentenza di appello.

Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto con argomentazione stringata, ma non per questo illogica e apodittica, la Corte territoriale ha optato per la ostatività alla concessione delle invocate attenuanti generiche, determinata dal precedente penale di identica natura a carico di entrambi gli imputati, quale implicita riprova della inclinazione degli stessi alla reiterazione di condotte analoghe, così traendone un giudizio negativo sulla personalità del tutto coerente con i dati processuali acquisiti.

La manifesta infondatezza del motivo determina l’inammissibilità del ricorso (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32) preclusiva all’esame della questione riguardante la mancata declaratoria della prescrizione, non mancando di rilevare che, nè alla data odierna, nè tanto meno alla data di pronuncia della sentenza impugnata, era decorso il termine (pari ad anni quattro e mesi sei dalla data del fatto dovendosi applicare la disciplina previdente di cui all’art. 157 c.p.) in quanto nel corso del giudizio di primo grado erano state disposte due sospensioni per complessivi mesi undici e giorni ventisei (una prima dal 24.10.2008 al 31.3.2009 ed una secondo dal 31.3.2009 al 20.10.2009).

Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, trovandosi in colpa i ricorrenti determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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