T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-06-2011, n. 5035 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile:

– in quanto risulta essere stato notificato esclusivamente al Municipio ICentro storico del Comune di Roma presso la sua sede in Roma alla via Petroselli n. 50 e non invece al Comune di Roma in persona del Sindaco p.t. presso la casa comunale, atteso che è esclusivamente il Sindaco il soggetto rappresentante dell’ente nei cui confronti l’accesso viene esercitato (ex multis, T.A.R. Basilicata- Potenza, sez. I, 21 novembre 2007, n. 654);

– in quanto gli impugnati provvedimenti di diniego dell’accesso richiesto sono stati notificati rispettivamente in data 22.12 e 27.12.2010 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio, invece, è stato portato alla notifica soltanto il 31.1.2011 e, perciò, oltre i 30 gg. di legge ai sensi dell’articolo 116, comma 1, c.p.a., rubricato "Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi", il quale dispone testualmente che "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati.";

– in quanto, infine, il ricorso in trattazione non è stato notificato nemmeno ad uno dei controinteressati, dovendosi intendere per tali i soggetti titolari degli atti autorizzatori dei quali è stato richiesto il rilascio in copia, e, dunque, per difetto di integrità del contraddittorio ai sensi del richiamato articolo 116, comma 1, c.p.a., atteso che il ricorso in materia di accesso ai documenti deve essere notificato ad almeno un controinteressato, secondo il generale principio caratterizzante i ricorsi amministrativi, e fatto salvo il potere di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati e considerato che i soggetti cui si riferiscono i documenti di cui è stato chiesto l’accesso assumono la posizione formale di controinteressati, sicché il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato ad almeno uno di loro, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla conoscenza dalla determinazione negativa adottata dall’Amministrazione (TA.R. LazioRoma, sez. III, 29 novembre 2010, n. 34389);

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Roma delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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