Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (03-10-2008), n. 40095 Diniego – Per inottemperanza all’ordine di demolizione del manufatto abusivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza 11/2/08 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di C.I. intesa ad ottenere la riabilitazione in relazione alla condanna per reato edilizio subita con sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli del 24/5/91.
Il rigetto era motivato dalla mancata ottemperanza da parte della C. dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo contenuto nella sentenza in questione.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il comportamento del soggetto andava valutato in concreto ai fini della buona condotta (citava giurisprudenza) e nella specie si era trascurata l’esistenza di una domanda di condono pendente davanti all’autorità amministrativa. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto dell’opposizione, nella specie l’ordinanza impugnata risultando congruamente motivata (la giurisprudenza citata riguardava un caso di motivazione carente).
Con motivi aggiunti la difesa insisteva nella ricorso, ricordando come l’esecuzione dell’ordine giudiziale dell’opera abusiva (peraltro sanata in virtù di atto di assenso che si riservava di esibire e pendente comunque la domanda di condono) fosse di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa. La demolizione, inoltre, non poteva essere equiparata all’obbligo di restituzione e di risarcimento del danno.
Il ricorso è infondato e va respinto. Come correttamente motiva il Tribunale di Sorveglianza, l’ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un obbligo di restituito in integrum (nei confronti della collettività) non diverso da uno dei possibili contenuti delle restituzioni e del risarcimento del danno previsti dall’art. 185 c.p. come conseguenza del reato e pertanto ad essi omologabile. In ogni caso – ed è argomento decisivo in materia – essa si configura come un onere per colui che, destinatario di un tale obbligo in una sentenza penale per un reato edilizio, vuole accedere al beneficio della riabilitazione, quel quid pluris che distingue il riabilitato dal condannato.
Nel caso, infine, l’opera abusiva non risulta nè assentita nè condonata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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