T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-06-2011, n. 5033 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’istanza notificata al Comune di Roma in data 10.11.201011.11.2010, la società G.B. s.n.c.- premesso di essere titolare di un’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un chiosco in muratura sito nella Circonvallazione Ostiense, dinanzi al Cancello 6 ex Mercati Generali, la cui efficacia è stata sospesa in quanto la struttura si trova all’interno dell’area interessata dai lavori di riqualificazione dell’intero complesso immobiliare fino alla data della cessazione dei detti lavori, e di avere subito danni per l’occupazione abusiva nel corso dell’anno 2009 del chiosco di proprietà – ha chiesto di avere accesso a tutta la documentazione amministrativa concernente i lavori in questione, al dichiarato fine di verificare lo sviluppo dei detti lavori, la data effettiva di cessazione dei lavori e l’esistenza di documentazione concernente nello specifico il proprio chiosco, nonché di verificare la legittimità dell’intero operato dell’amministrazione comunale.

Con il ricorso in trattazione, notificato il 14.1.2011 e depositato il 20.1.2011, ha impugnato il silenzio rigetto del comune sulla predetta istanza, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio in data 21.1.2011 depositando documentazione concernente la vicenda e la memoria difensiva, con la quale – premesso, in punto di fatto, che il chiosco di cui trattasi non si trova all’interno dell’area degli ex Mercati Generali, bensì nell’area esterna ed adiacente al relativo muro di confine, che lo stesso deve considerarsi di proprietà del comune e non invece della società ricorrente e che l’intera area è interessata da due distinti e complessi progetti, attinenti l’uno alla riqualificazione degli ex Mercati Generali e, l’altro, alla realizzazione di un cavalcaferrovia – ha illustrato la detta documentazione, dando atto delle difficoltà incontrate atteso il numero dei documenti richiesti e la riconducibilità degli stessi ai diversi uffici comunali; ha, altresì, dedotto la mancanza di un interesse concreto all’acquisizione dei contratti di appalto e di concessione concernenti i lavori di riqualificazione dell’area degli ex Mercati Generali, ritenendo pertanto legittimo il proprio rifiuto all’esibizione ed al rilascio di copia degli stessi, ed ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La ricorrente ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 9.2.2011 e memoria difensiva in data 14.2.2011 con la quale ha dato atto degli sviluppi della vicenda intercorsi nelle more ed in particolare dell’intervenuta acquisizione in parte della richiesta documentazione amministrativa a seguito di accesso; ha, tuttavia, altresì rilevato l’insufficienza della detta documentazione ed ha insistito per l’accoglimento in toto del ricorso.

Quindi, con la successiva memoria del 21.3.2011, ha dato atto della documentazione nel frattempo depositata in giudizio da parte del comune, nonché dell’insufficienza della stessa rispetto all’originaria richiesta formulata con l’istanza di accesso agli atti, con particolare riguardo alle planimetri allegate inidonee al fine in quanto prive delle relative colorazioni; ha quindi insistito soprattutto per l’acquisizione dei contratti appalto – negatigli dal comune per il dedotto difetto di un interesse concreto – e della documentazione tutta concernente in particolare il chiosco.

Con la memoria conclusiva del 24.3.2011 il comune ha osservato come le pretese della ricorrente si rilevino particolarmente onerose per l’amministrazione nonché irrilevanti ai fini dell’interesse da tutelare ed ha dedotto l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e, in particolare, in quanto la richiesta è da ritenersi generica e volta al controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, nonché per la mancata notificazione del ricorso introduttivo alle società controinteressate, nonchè, infine, in quanto sarebbero stati addotti in sede giurisdizionale motivi a sostegno dell’istanza diversi da quelli evidenziati in precedenza.

Alla camera di consiglio del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa in atti.

In via preliminare devono essere affrontate le questioni pregiudiziali sollevate da ultimo da parte della difesa del comune.

Le dette eccezioni appaiono infondate e, pertanto, da respingere per le considerazioni che seguono.

Da un lato, infatti, l’istanza di accesso del novembre 2010 non appare essere né generica né indeterminata atteso che, sebbene i documenti oggetto dell’istanza non siano stati indicati nei loro esatti estremi, la società ricorrente si è premurata, tuttavia, di indicarne in maniera precisa i relativi contenuti, né la detta acquisizione, sicuramente corposa e forse sovrabbondante rispetto alle finalità perseguite, appare mirata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione comunale.

Ed infatti, dall’esame dell’istanza e del ricorso introduttivo, è agevole comprendere come l’interesse perseguito si concretizzi in una duplice direzione: da una parte, avere contezza della regolarità dei lavori appaltati anche al fine della certezza dei tempi della relativa conclusione (essendo stata, nelle more e fino alla fine dei detti lavori, sospesa l’efficacia della propria autorizzazione) e, dall’altra, riuscire a verificare in concreto chi e a quale titolo eventualmente abbia fatto uso del chiosco arrecando i lamentati danni alla detta struttura. Nell’ambito della vicenda, va poi aggiunto, si è intersecata anche una diversa questione relativa alla sorte del chiosco di cui trattasi del quale è stata addirittura in un certo momento paventata la demolizione.

Altrettanto destituita di fondamento è l’ulteriore questione preliminare con la quale è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata notificazione dello stesso ai controinteressati; ed infatti risulta in atti che il ricorso è stato regolarmente notificato alle due società incaricate dell’effettuazione dei lavori di cui trattasi, sebbene le stesse non abbiano ritenuto di costituirsi in giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, limitatamente alla documentazione richiesta ancora residua che si trovi nella disponibilità degli uffici comunali.

Ed infatti si ritiene che sussista un interesse concreto ed attuale della ricorrente all’acquisizione della richiesta documentazione in quanto comunque concernente le vicende che sotto profili diversi riguardano il chiosco nel quale la stessa ha svolto ed intende continuare a svolgere la propria attività commerciale.

Non v’è dubbio infatti che i lavori di cui trattasi incidano in modo diretto ed indiretto sull’attività della ricorrente, con i relativi riflessi negativi anche sul piano economico.

La circostanza che l’acquisizione da parte degli uffici comunali della richiesta documentazione appaia gravosa non può, peraltro, essere di ostacolo al soddisfacimento di una richiesta ritenuta in questa sede legittima e meritevole di accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Roma al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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