Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 3444 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il T.a.r. della Calabria con la decisione impugnata in questo giudizio ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado presentato per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’ano 2009/2010, che la Commissione apposita ha emesso per aver ritenuto la prova di diritto civile ampiamente copiata da manuali dei quali non era consentita la consultazione durante la prova.

In precedenza lo stesso giudice territoriale di primo grado aveva accolto l’istanza cautelare sul provvedimento di non ammissione, consentendo al ricorrente di sostenere le prove orali.

L’Amministrazione ha proposto appello cautelare e nelle more il candidato ha sostenuto le prove orali con esito positivo.

Questa Sezione con ordinanza 5338/2010 ha accolto l’appello cautelare respingendo la richiesta del difensore del candidato di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il primo giudice con la sentenza impugnata ha emesso una pronuncia di rito nella considerazione dell’applicabilità del comma 2 bis dell’art.4 del D.L. n.115/2005, conv. con modif. dalla legge n.168/2005; norma la quale prevederebbe il "consolidamento" ex lege degli effetti prodotti da provvedimenti di ammissione con riserva allo svolgimento delle prove in argomento, "anche se scaturenti da provvedimenti giurisdizionali cautelari", con conseguente iscrizione all’Albo.

Chiede la riforma della decisione di primo grado l’Amministrazione deducendo la violazione e l’errata interpretazione della richiamata disposizione.

Resiste parte appellata.

Alla camera di consiglio del 3 maggio 2011, la causa è stata chiamata e dopo che il collegio ex art.60 c.p.a. ha avvertito i difensori delle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata, è stata trattenuta in decisione.

L’appello dell’Amministrazione è fondato.

La Sezione deve rilevare a tal proposito che nei motivi dedotti a sostegno del gravame si rinvengono ragioni per confermare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della propria ordinanza n.5338 del 2010, emessa in questo stesso giudizio, e che qui si richiama ex art.74 c.p.a,. con la quale la stessa Amministrazione appellante ha ottenuto l’accoglimento dell’appello cautelare sul rilievo che l’applicazione della predetta disposizione postula necessariamente il definitivo ed incontestato superamento delle prove scritte.

Non convincono invero gli argomenti che parte appellata ha speso, tutti incentrati sull’iniziale superamento della prova scritta di diritto civile, a nulla rilevando, a sua avviso, che la stessa Commissione d’esame incaricata della correzione abbia successivamente annullato tale esito positivo dopo aver verificato che lo scritto era stato in larga parte copiato, così escludendola dall’ammissione alle prove orali.

Rispetto a quest’ultimo esito negativo, in effetti, l’appellato si è giovato della sospensione cautelare accordatagli in primo grado che gli consentito la partecipazione alle prova orali, dove,come detto, ha riportato un punteggio positivo..

Senonchè, in tale situazione è sufficiente osservare che la tesi spesa dall’appellato per contrastare quanto già ritenuto da questa Sezione, e secondo la quale la neutralizzazione dell’efficacia del successivo provvedimento di non ammissione determina il riacquisto dell’efficacia del primo provvedimento di ammissione alle prove orali, non è spendibile se non quando tale conseguenza discende o da autonoma ulteriore determinazione successiva della stessa amministrazione adottante, ovvero per effetto di un giudicato d’annullamento, non essendo sufficiente né compatibile, in relazione alla ratio della norma sopra citata, che con provvedimento interinalmente efficace sia stata accordata la sospensione in sede cautelare di tale provvedimento di non ammissione (v. sentenza di questa Sezione del 5 agosto 2005 n.4165)

Poiché nessuna delle due suddette evenienze si è nella fattispecie verificata, l’appello dell’Amministrazione va accolto, non ricorrendo le condizioni di legge per applicare.la norma di "sanatoria" evocata dal primo giudice.

Considerata la novità della questione dedotta si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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