Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22210 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni del PG Dott. De Sandro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza, del 26 agosto 2010, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, nell’ambito del procedimento penale a carico di G.D. ed altri, indagati ex art. 589 c.p., comma 2 disattendendo la richiesta di archiviazione avanzata del PM, ha disposto la formulazione della imputazione ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5.

Avverso tale provvedimento propone ricorso a questa Corte il Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’art 409 c.p.p., comma 5 ed al D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 127 con riguardo all’assenza, ovvero alla mera apparenza, di motivazione del provvedimento impugnato su passaggi decisivi della vicenda processuale.

Il Procuratore Generale presso questa Corte chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, non essendo l’ordinanza del Gip impugnabile e non presentando la stessa profili di abnormità.

Con memoria prodotta presso la cancelleria di questa Corte, anche le parti offese chiedono dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso.

-2- Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile.

In realtà, l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., comma 5, che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione, è inoppugnabile, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione", stabilito dell’art. 568 c.p.p., comma 1, mancando una specifica norma che consenta di impugnare il provvedimento in questione.

Nessun profilo di abnormità, peraltro, è dato di cogliere nel provvedimento impugnato, che rappresenta la legittima manifestazione di un potere che la legge attribuisce al Gip e che non comporta alcuna stasi del procedimento.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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