Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22208 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

essuale chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 12.4.2010 dal GUP del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 425 c.p.p. con cui R.N., T. B., B.E. e L.S.D. venivano prosciolti dal delitto di omicidio colposo in danno di V. G., perchè il fatto non sussiste.

Secondo l’imputazione, i predetti, in qualità di medici chirurghi in servizio presso l’ospedale (OMISSIS), avendo in cura il paziente V.G. presso la predetta struttura ospedaliera, ed, in particolare, il primo effettuando la relativa anamnesi all’ingresso del paziente in ospedale in vista del programmato intervento chirurgico per rimozione di "fistola sacro coccigea", il secondo ed il terzo in qualità di chirurghi ed il quarto in qualità di specialista in anestesia e rianimazione, effettuando l’intervento chirurgico e seguendo il paziente nel post- operatorio, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, non effettuando un’accurata e specifica anamnesi del paziente in ordine al farmacoallergie e prescrivendo nel post- operatorio la somministrazione del farmaco UNASYN senza raccogliere accurate informazioni in ordine ad allergie ovvero ipersensibilità alle penicilline, informazioni necessarie in considerazione delle possibili reazioni allergiche connesse all’uso di tale farmaco e specificamente indicate nelle "precauzioni d’impiego" segnalate nel foglietto illustrativo, causavano il decesso di V.G..

Ed, invero, il V. si ricoverava presso l’ospedale (OMISSIS) per sottoporsi ad intervento chirurgico di elezione per "fistola sacrococcigea" e, dopo essere stato riportato in reparto, a seguito della somministrazione del farmaco UNASYN, ed in conseguente reazione allergica a tale farmaco, riportava uno shock anafilattico, causa del conseguente decesso (in (OMISSIS)).

All’esito delle indagini il GIP, su conforme richiesta del P.M. aveva disposto l’archiviazione, nonostante l’opposizione dei congiunti della vittima che avevano chiesto l’escussione a s.i.t. delle persone presenti al momento dell’iniezione del farmaco e quindi, ai tentativi di rianimazione del paziente, nonchè l’assunzione a s.i.t. del consulente di parte.

La Corte di Cassazione, adita dagli opponenti, annullava il provvedimento di archiviazione per violazione delle regole sul contraddittorio.

Venivano quindi disposte le ulteriori indagini coartate, all’esito delle quali il P.M. presentava la richiesta di rinvio a giudizio, mentre il GUP riteneva di prosciogliere gl’imputati ravvisando la congruità dell’anamnesi raccolta dal dr. R. e non essendovi alcun elemento per inserire il paziente tra quelli "a rischio" onde sottoporlo ai tests per saggiare l’eventuale pericolosità di sostanze in senso anafilattico/anafilattoide, tests che sono parzialmente attendibili e soprattutto rischiosi, sicchè non rilevava nessuna evidenza anamnestica di sensibilità ai farmaci, compresi gli antibiotici.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di V.A., V.G., V.A. e C.R., parti civili costituite, deducendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene congrua l’anamnesi effettuata dal dott. R., e ciò in considerazione delle possibili reazioni allergiche connesse all’uso del farmaco UNASYN specificamente indicate nel foglietto informativo.

Rappresenta, altresì, che il decesso fu anche conseguenza di quanti non posero in essere, nel momento della reazione allergica quelle terapie e trattamenti idonei a fronteggiare l’emergenza e della veloce somministrazione dell’endovenosa da parte dell’infermiere T. (la cui posizione è ancora sub iudice).
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Non è inutile ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424).

Inoltre, non ogni possibile incongruenza logica nell’apparato motivazionale della sentenza di merito è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura irrazionale.

Orbene, non si può ravvisare alcuna contraddizione o illogicità nella argomentazioni motivatorie svolte dal GUP. Invero, come premesso nella sentenza impugnata, l’imputazione concerne la mancanza di specifica ed accurata anamnesi del paziente in ordine alle farmacoallergie e nella prescrizione e, quindi, somministrazione nel post-operatorio del farmaco UNASYN senza raccogliere accurate informazioni in ordine ad allergie ovvero ipersensibilità alle penicilline, informazioni necessarie in considerazione delle possibili reazioni allergiche connesse all’uso di tale farmaco e specificamente indicate nelle "precauzioni d’impiego" segnalate nel foglietto illustrativo. Il GUP ha ritenuto la correttezza dell’anamnesi effettuata dal Dr. R., condividendo la consulenza del dr. Bu. che aveva inquadrato il farmaco de quo tra quelli che hanno effetti di categoria B e cioè non prevedibili, non dose-dipendenti, con frequenza e morbilità basse, con mortalità elevata e che le prove di sensibilità per sondare l’eventuale pericolosita anafilattico/anafilattoide della sostanza non solo sono parzialmente attendibili ma altresì rischiose esse stesse, sicchè la loro effettuazione deve essere effettuata solo su pazienti "a rischio". In tale categoria non poteva inserirsi la vittima che aveva negato allergie a qualsivoglia sostanza ed era stato sottoposto in precedenza, e in più occasioni, a trattamenti antibiotici senza manifestazioni allergiche.

In altri termini, è stato adeguatamente tenuto conto delle caratteristiche del peculiare farmaco somministrando ed effettuata l’anamnesi accurata secondo quanto il significato proprio del termine richiamato in sentenza e la pratica medica stessa prescrivono (come rappresentato anche dalla Prof. Bo.Re. nominata dal P.M.).

Sicchè correttamente è stata ritenuta, sulla scorta di quanto riferito dal consulente dr. Bu., l’esaustività dell’anamnesi, cioè della raccolta dei dati clinici pregressi del paziente (sintomi accusati ed eventuali malattie avute in precedenza) sulla scorta di quanto dal medesimo riferito al medico, nel corso dell’apposito colloquio, e l’assenza di elementi tali da qualificare il paziente "a rischio" tanto da sottoporlo ai teste di allergia ai farmaci e segnatamente agli antibiotici.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che, avendo il R. effettuato solo l’anamnesi, mentre – come si apprende dallo stesso ricorso – il B. e il T. prescrissero la somministrazione del farmaco e il L.S. effettuò l’anestesia, il primo nulla poteva sapere dello specifico farmaco che sarebbe poi stato somministrato (cioè l’UNASYN, pur essendo questo di largo impiego nei casi di infezione e nella profilassi pre e post operatoria) e delle peculiari avvertenze contenute nel foglio illustrativo di accompagnamento, nulla escludendo che potessero esserne somministrati altri analoghi, mentre gli altri coimputati si basarono sull’anamnesi, come detto, correttamente raccolta dal R. sicchè non ha nemmeno rilevanza la preventiva conoscenza, da parte degl’imputati, delle peculiari prescrizioni contenute nell’apposito foglietto d’istruzioni che accompagnava il farmaco in questione.

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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