Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 49/2009

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Enrico D’Arpe COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 346/2007 presentato da :

SO.BA.RI.T spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Vantaggiato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

COMUNE DI MELENDUGNO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto M. Durante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce, via Garibaldi,43 ;

e nei confronti di

SOCIETA’ SER.FIN , in persona dell’amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rizzo in Lecce, Piazza Mazzini, 7;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della delibera del Consiglio Comunale n.50 del 19.12.2006, pubblicata in data 15.01.2007, con la quale il Comune di Melendugno ha affidato alla società “SER.FIN s.r.l.”, iscritta all’albo ex art 53 d.lgs 446/97, l’attività di riscossione dell’ICI, e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata SER.FIN. s.r.l.; Viste le memorie depositate dalle parti ;

Designato alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il relatore dr. Carlo Dibello ed uditi altresì l’avv. Angelo Vantaggiato, l’Avv. Alberto M. Durante e l’Avv. Macchione in sostituzione dell’Avv. Michele Perrone;

FATTO

Il Comune di Melendugno , dopo aver affidato in via diretta l’attività di riscossione dell’ICI alla società ricorrente ( a partire dalla approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.49 del 25 luglio 2000), prorogandone l’attività fino al 31.12.2006 ha assunto , con il provvedimento gravato, diverso indirizzo .

Più in particolare, l’ente civico, dando atto del sopravvenuto mutamento legislativo in tema di servizio nazionale della riscossione , ha approvato l’affidamento diretto alla società controinteressata SER.FIN srl del servizio di riscossione del tributo sopra citato, trattandosi di società iscritta allo speciale albo di cui all’art 53 del d.lgs 446/97.

La Società ricorrente ha impugnato la delibera in oggetto per i seguenti motivi:

I-ERRATA E FALSA APPLICAZIONE ARTT.42 E 107 DEL D.LGS 267/2000

II-ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.54,57, 58 DEL D.LGS 163/2006-SVIAMENTO DI POTERE

Si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno che ha sostenuto la tesi della irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso, con due memorie versate in atti .

Anche la società SER.FIN ha affidato a scritti difensivi la richiesta di respingimento del ricorso.

All’udienza pubblica dell’11 luglio 2007 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

Ed invero, con il primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la incompetenza del Consiglio Comunale .

Siffatta conclusione si imporrebbe alla stregua dell’art 42, lettera e) del d.lgs 267/2000 .

La norma , nel delimitare l’ambito entro il quale l’organo assembleare può legittimamente deliberare l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione escluderebbe la possibilità che il Consiglio comunale possa spingersi fino alla individuazione specifica dell’affidatario del servizio.

Tanto sarebbe in linea con la ratio complessiva dell’art 42 e del disegno organizzativo emergente dal T.U.E.L. che collocano in capo ai dirigenti e ai responsabili dei servizi di settore il potere di scelta del contraente, sia in materia di appalti che in fatto di concessioni .

La censura non può essere condivisa.

La lettura del deliberato consiliare che forma oggetto della presente impugnazione si presta ad una interpretazione più articolata di quella offerta dalla difesa di parte ricorrente .

Occorre infatti evidenziare che il Consiglio Comunale di Melendugno ha preso atto:

1. della legislazione sopravvenuta in materia di servizio nazionale della riscossione che, pur prevedendo lo svolgimento del servizio di riscossione da parte di una società appositamente costituita, denominata “Riscossione spa” fino al 31/12/2010, ha conferito agli enti impositori la facoltà di determinarsi diversamente( vedi art 3, comma 25 d.l.30.09.2005, n.203 convertito con modificazioni nella legge 248/2005);
2. della imminente scadenza della convenzione intercorsa con la Sobarit spa( vecchio concessionario territorialmente competente) per la riscossione dell’ICI, prorogata fino alla data del 31.12.2006 ;
3. della conseguente opportunità e convenienza , al fine di assicurare la uniformità nella riscossione e gestione di tutti i tributi comunali, di affidare alla società Ser.fin srl, già aggiudicataria del servizio di riscossione di altre entrate tributarie quali la Tosap e le imposte relative alle pubbliche affissioni, anche il servizio di riscossione dell’ICI, così da convogliare su di un unico gestore le attività connesse alla fase fisiologica ( accertamento e liquidazione) e a quella di esazione dei tributi su base locale.

Il Collegio ritiene ,pertanto, di poter ravvisare nella delibera impugnata, il cui iter argomentativo è stato sopra ripercorso nei suoi tratti salienti , la manifestazione di una precisa volontà politica da parte del massimo organo rappresentativo dell’ amministrazione locale.

Siffatta volontà politica si è puntualmente tradotta in un vero e proprio atto di indirizzo in materia di organizzazione della fiscalità locale, riconducibile alla sfera di attribuzioni del Consiglio Comunale , a mente dell’art 42, lettera E del TUEL.

A sostegno di questa interpretazione milita la volontà del Consiglio Comunale di Melendugno di rinviare ad un successivo accordo ( da stipulare a cura del responsabile del settore economico finanziario ) con il concessionario SER FIN la determinazione dei dettagli del contratto pubblico e la gestione delle diverse forme di riscossione delle entrate non disciplinate dalle convenzioni in essere.

Ciò conferma la linea di demarcazione tra atto , per così dire, a valenza programmatica o di indirizzo amministrativo e successivo atto di gestione da riservare alla competenza dei responsabili dei servizi di settore, che non può dirsi pertanto disconosciuta ai fini del presente ricorso, contrariamente alla tesi propugnata dalla società ricorrente .

Anche la seconda censura non può essere accolta.

Invero, la ritenuta violazione delle disposizioni che il codice dei contratti pubblici( d.lgs 163/2006) dedica alla scelta del contraente e, in principal luogo, il lamentato vulnus al principio del necessario espletamento di una gara per la individuazione del miglior interlocutore contrattuale della parte pubblica non sono ravvisabili nella fattispecie concreta.

Il Consiglio comunale si è infatti giovato della facoltà espressamente contemplata dall’art 57 del d.lgs 163/06.

La norma in esame, nel disciplinare la cosiddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , e cioè i casi in cui è possibile derogare al principio della necessaria selezione del contraente attraverso procedure aperte , ristrette o negoziate ma operanti nell’alveo di una gara , indica in presenza di quali presupposti la stazione appaltante può aggiudicare un contratto pubblico senza preventiva pubblicazione del bando di gara.

La fattispecie posta al vaglio del Collegio rientra appunto nella previsione normativa racchiusa nell’art 57, comma 5, lettera B del sopra citato decreto legislativo.

Il precetto normativo in esame abilita la stazione appaltante ad avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara :

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante , a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, fino alle soglie di cui all’articolo 28.

Osserva, a tal punto, il Collegio che il Consiglio Comunale di Melendugno ha legittimamente fatto ricorso alla procedura negoziata di cui all’art 57 , comma 5 lettera B del d.lgs 163/06 , data la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per l’accesso allo speciale procedimento di individuazione del contraente .

Detti presupposti vanno ravvisati :a) nella analogia tra il nuovo servizio affidato in via diretta e quelli già aggiudicati dalla medesima stazione appaltante in sede di contratto iniziale;b) nella conformità del nuovo servizio ad un progetto base che deve essere stato vagliato dalla stazione appaltante in sede di contratto iniziale;c) nella previsione dell’impiego della procedura semplificata entro i tre anni dalla stipula del contratto iniziale; d) nel contenimento del valore del contratto iniziale con l’aggiunta di quello stipulato in estensione, fino alle soglie di cui all’art 28 del d.lgs 163/2006 .

Dette condizioni appaiono soddisfatte nel caso di specie tenuto conto della similitudine esistente tra la riscossione della Tosap(tassa occupazione suolo pubblico), delle imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni ( già aggiudicate alla Ser.Fin con contratto stipulato dopo apposita procedura ad evidenza pubblica)e la riscossione dell’ICI,stante la riconducibilità dei tributi in questione al catalogo delle entrate tributarie.

Deve ritenersi poi sussistente la conformità del nuovo servizio al progetto base vagliato dal comune di Melendugno in sede di contratto iniziale .

Lo stesso consiglio comunale dà atto, nel corpo della delibera impugnata, di avere proficuamente sperimentato la collaborazione con la società Ser.Fin per la gestione e riscossione dei tributi già affidate dopo espletamento di pubblica gara secondo il progetto presentato dal concessionario .

Deve poi sottolinearsi che l’affidamento diretto del servizio di riscossione dell’ICI alla società contro interessata risulta approvato con la delibera censurata nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale( intercorso tra il Comune di Melendugno e la Ser.Fin in data 21 dicembre 2005) .

Infine, pure rispettata è la condizione del contenimento del valore globale del contratto entro i limiti di cui all’art 28 del d.lgs 163 del 2006, non superandosi il tetto complessivo di € 211.000,00.

E’ dunque legittimo il ricorso , da parte di un Comune , alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 57, comma 5 lettera B del d.lgs 163/2006, al fine di affidare il servizio di riscossione dell’ICI a società diversa dal concessionario nazionale della riscossione(ovvero a soggetto diverso dal concessionario territorialmente competente), che sia risultata già aggiudicataria di analoghi servizi di riscossione di entrate tributarie per conto del medesimo ente civico( Tosap, Imposta di pubblicità e di pubbliche affissioni, Iciap), una volta che sia valutata la conformità dei nuovi servizi da aggiudicare ad un progetto base vagliato favorevolmente dalla stazione appaltante in sede di contratto iniziale, e a condizione che il contratto pubblico globalmente considerato( contratto iniziale +nuovi servizi) non superi il valore di 211.000 €, né sia siglato decorso il triennio dalla stipula del contratto originario.

Né può mancare di rimarcarsi che il Comune di Melendugno, non diversamente da altri enti pubblici territoriali , si è avvalso legittimamente della potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ai sensi dell’art 52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n.446, ivi inclusa la disciplina dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Sicchè, pur volendo per un attimo prescindere dalla possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto del servizio di riscossione dell’ICI , in ampliamento di servizi analoghi già appaltati alla controinteressata , così come previsto dall’art 57 del d.lgs 163/2006, giova rilevare che l’ente civico ha proceduto all’affidamento diretto della riscossione dell’ICI alla predetta società nel quadro di un riordino del sistema di fiscalità locale che ha privilegiato, tra le modalità di riscossione dell’ICI, quella della cd ingiunzione fiscale, con ciò affrancandosi dall’affidamento del servizio di riscossione al concessionario nazionale.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va , pertanto, respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente in misura pari a € 2.000,00 in favore del Comune di Melendugno e di € 2.000,00 in favore della Ser.Fin srl .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 in favore del Comune di Melendugno e di € 2.000,00 in favore della Ser.Fin srl .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, l’ 11 luglio 2007

– ALDO RAVALLI- PRESIDENTE

-CARLO DIBELLO- ESTENSORE

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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