Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 3440 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 5 ottobre 2000, la sig.ra Angelica Marisa Di Tizio, vedova dell’App.to Franco Gianpaolo, ha adito il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per chiedere l’annullamento del verbale n.18/ AB emesso dal Comando Regione Militare Centro, Commissione Medica di 2° Istanza di Firenze, il 1412000, recante il diniego alla domanda di concessione alla vedova ricorrente dell’equo indennizzo, ai sensi della legge 23121970 n. 1094 e Circolare 30793 del Ministero della Difesa, avendo ritenuto detta Commissione insussistente il rapporto di interdipendenza tra la causa del decesso del defunto coniuge e le infermità in altra sede già giudicate dipendenti da causa di servizio.

Con la sentenza in epigrafe il ricorso di primo grado è stato accolto.

Propone appello l’Amministrazione della Difesa deducendo che la decisione impugnata è errata in fatto e in diritto.

L’appello è fondato.

Il primo giudice ha ritenuto il provvedimento impugnato viziato da carenza di motivazione essendosi l’Amministrazione discostata da un precedente giudizio espresso sia in prima che in seconda istanza senza "giustificare adeguatamente tale discostamento".

Tale argomento non può essere condiviso essendo palesemente errato in fatto.

Va chiarito al riguardo, che il provvedimento impugnato dalla vedova Di Tizio proviene dalla Commissione Medica di seconda istanza, ed è confermativo di un precedente giudizio della C.M.O. di Chieti n. 5833 in data 2.11.1999, che a sua volta appare adeguatamente motivato nella parte riguardante le considerazioni medico legali.

Quest’ultimi citati giudizi, come confermato dalla prima Commissione Medica Ospedaliera di Chieti in data 29.11.2000, hanno escluso il nesso di interdipendenza della infermità "Gastrectomia totale allargata per k gastrico, replicazioni multiple cerebrali epatiche, edema polmonare acuta cachessia exitus" (già riconosciute dipendenti da causa di servizio) con le patologie ancor prima riconosciute dipendenti da causa di servizio con P.V n.. 94/,000915 dell’I.3.1994:"Artrosi Lombare Bronchite Cronica, Psiconevrosi d’Ansia, Sinusite Frontale EX, Colecistite Cronica Alitiasica".

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, alla luce di quanto sopra, non c’è stato allora alcuno scostamento dal pregresso giudizio di dipendenza dell’exitus di cui al verbale mod.ML/B N.2962 del 22 maggio 1997, confermato in seconda istanza con verbale n.794/ML2 del 31 marzo 1998; quest’ultimi del resto sono stati successivamente disconosciuti in sede di concessione di equo indennizzo sia dal C.P.P.O (n.11378 del 22 ott.1999) che dal C.M.L con parere n.18 /2000 del 31 gen.2001.

L’appello deve quindi essere accolto.

Non essendosi costituita la parte appellata non occorre provvedere alla spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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